Le persone impiegate sono coperte obbligatoriamente dalle seguenti assicurazioni sociali. Non devono preoccuparsi dei loro contributi obbligatori perché, ove richiesto, vengono dedotti direttamente dal loro stipendio e versati alle assicurazioni sociali dalle datrici e dai datori di lavoro.
Comprendere le assicurazioni sociali
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
- assicurazione per l’invalidità (AI)
- indennità di perdita di guadagno (IPG)
- contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF)
- cassa pensioni (LPP ; a partire da un reddito annuo di CHF 22 050)
- assicurazione contro gli infortuni professionali ( LAINF )
- assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), assicurazione per l’invalidità (AI) e indennità di perdita di guadagno (IPG)
I contributi all’AVS, all’AI e all’IPG vengono riscossi insieme e coperti per metà dalle datrici e dai datori di lavoro e per metà dalle persone impiegate. La quota a carico della persona impiegata viene prelevata tramite una deduzione salariale . Fa fede Il salario lordo soggetto all’AVS indicato sul certificato di salario.
Tramite i contributi all’IPG, le persone impiegate sono tutelate anche dalle seguenti assicurazioni sociali:
- assicurazione maternità (IMat)
- indennità per l’altro genitore (IAG)
- indennità di assistenza (IAss)
- indennità di adozione (IAdo)
Ulteriori informazioni su AVS, AI, IPG, IMat, IAG, IAss e IAdo sono disponibili ai seguenti link:
L a cass a di compensazione per assegni familiari (CAF) è regolamentat a dai Cantoni. Fa fede Il salario lordo soggetto all’AVS indicato sul certificato di salario.
In tutti i Cantoni tranne il Canton Vallese, le datrici e i datori di lavoro versano l’intero contributo.
I tassi di contribuzione variano da Cantone a Cantone e sono fissati annualmente. Inoltre, i contributi per le persone impiegate differiscono da quelli di chi esercita un’attività indipendente , oscillando tra l’1 e il 3 per cento del reddito da lavoro soggetto all’AVS.
Ulteriori informazioni sulla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) sono disponibili al seguente link:
I contributi alla previdenza professionale (LPP) sono obbligatori a partire da un reddito annuo soggetto all’AVS di CHF 22 050 per occupazione, detto salario minimo LPP.
I contributi sono versati sia dalle persone impiegate che dalle datrici o dai datori di lavoro , ma questi ultimi devono pagarne almeno la metà. I contributi sono classificati in base all’età.
Ulteriori informazioni sulla previdenza professionale (LPP) sono disponibili al seguente link:
L’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) si suddivide in un’ assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) e le malattie professionali e un’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP).
I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (AIP) devono essere completamente a carico di datrici e datori di lavoro.
L’assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) è obbligatoria per chi lavora almeno 8 ore a settimana presso la stessa datrice o lo stesso datore di lavoro. I relativi contributi sono a carico delle persone impiegate e vengono versati tramite una deduzione salariale. Tuttavia, le datrici e i datori di lavoro possono scegliere di contribuire volontariamente a tali contributi o coprirli interamente.
Ulteriori informazioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali ( LAINF ) sono disponibili al seguente link:
I contributi vengono versati per metà da datrici o datori di lavoro e dalle persone impiegate. La quota a carico della persona impiegata viene prelevata tramite una deduzione salariale.