I contributi per le persone impiegate sono divisi a metà tra loro e le datrici o i datori di lavoro. Il tasso di contribuzione per l’AVS è pari all’8,7 per cento del salario determinante soggetto all’AVS; una metà, ovvero il 4,35 per cento, è detratta dal salario e l’altra metà, l’altro 4,35 per cento, è a carico della datrice o del datore di lavoro.
Anche i contributi per l’AI e le IPG sono divisi a metà allo stesso modo. La deduzione salariale per l’AVS, l’AI e le IPG ammonta al 5,3 per cento.
Le datrici e i datori di lavoro devono versare i contributi per l’AVS, l’AI e le IPG, per un totale del 10,6 per cento, alla cassa di compensazione. In aggiunta a questi contributi, vanno versati anche quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e la cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) (vedi i relativi capitoli).
Assicurazione sociale | Tassi di contribuzione persone impiegate |
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AVS | 8,7 % |
AI | 1,4 % |
IPG | 0,5 % |
Totale | 10,6 % |