In caso di malattia o infortunio, la persona disoccupata assicurata è tenuta a comunicare la propria incapacità lavorativa completa o parziale entro una settimana dall’inizio dell’incapacità lavorativa all’Ufficio regionale di collocamento.
In caso di malattia o di infortunio, durante i primi 30 giorni l’assicurazione contro la disoccupazione paga alla persona assicurata l’incapacità lavorativa completa o parziale oppure, durante 44 giorni cumulati entro il termine quadro per la riscossione, continua a versare indennità giornaliere di disoccupazione per la stessa malattia o lo stesso infortunio.
La persona assicurata deve dimostrare la propria incapacità lavorativa a partire dal quarto giorno mediante un certificato medico. I certificati medici che sono stati emessi per un’assicurazione malattia o infortuni possono essere utilizzati anche per questioni riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione.
Nella misura in cui l’incapacità lavorativa parziale non impedisce il collocamento della persona assicurata, questa ha diritto:
- all’intera indennità giornaliera, se è capace al lavoro almeno al 75 per cento;
- a percepire il 50 per cento dell’indennità giornaliera, se è capace al lavoro almeno al 50 per cento.
Vedi direttiva Prassi LADI ID (2023), C166 segg., C168, C179.