Assicurazione malattie (cassa malati)

Cosa è l’assicurazione malattie?

L’ assicurazione malattie obbligatoria – spesso chiamata anche cassa malati – offre una protezione finanziaria in caso di malattia, infortunio, maternità e infermità congenite. La cassa malati fornisce prestazioni in natura e si assume le spese di esami, trattamenti e cure.

L’assicurazione di base della cassa malati ai sensi della LAMal è obbligatoria per tutte e tutti

Tutte le persone domiciliate in Svizzera devono assicurarsi obbligatoriamente presso una cassa malati. Sono obbligate a pagare un premio mensile e a partecipare ai costi fino a un certo limite nel caso in cui dovesse verificarsi un evento assicurato.

Chi non paga il premio o la partecipazione ai costi rischia che un esame o un trattamento sia rinviato o non sia eseguito oppure di doversi far carico interamente dei costi.

La copertura assicurativa dipende dal modello scelto

L’assicurazione di base obbligatoria ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) garantisce un’assistenza medica completa di elevata qualità. Tuttavia, determinate prestazioni non sono contemplate dall’assicurazione malattie obbligatoria. Queste possono essere coperte stipulando assicurazioni complementari facoltative ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Chi desidera risparmiare sui costi può scegliere tra diversi modelli assicurativi con limitazioni delle prestazioni.

Le assicurazioni complementari facoltative ai sensi della LCA offrono una copertura più ampia

Le assicurazioni complementari facoltative offrono la libertà di scelta o una copertura più ampia ad esempio in caso di soggiorni all’estero, degenza in ospedale, soggiorni e prestazioni di cura, spese di trasporto e di salvataggio, cure dentarie e molto altro. A seconda dell’assicuratore, a partire da una certa età non viene più offerta la possibilità di stipulare assicurazioni complementari facoltative.

Risparmiare sui costi

Vedi Risparmiare sui premi di cassa malati

Cosa si intende per “malattia”?

Nell’ambito delle assicurazioni sociali, il concetto di “malattia” è definito per legge.

La malattia è un danno alla salute la cui causa non è riconducibile a un infortunio e che rende necessario un esame o un trattamento o che impedisce di lavorare. Per “salute” non si intende solo quella fisica, ma anche quella mentale e psichica.

Nelle assicurazioni sociali, la malattia e l’infortunio sono distinti l’una dall’altro perché a seconda della causa il danno è di competenza di un’altra assicurazione.

Chi può assicurarsi presso la cassa malati?

Copertura di base per tutte e tutti attraverso l’assicurazione malattie obbligatoria

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi obbligatoriamente presso una cassa malati. A sua volta, ogni cassa malati deve assicurare qualsiasi persona domiciliata in Svizzera che presenta domanda.

Le persone adulte che prendono domicilio in Svizzera – ovvero si trasferiscono dall’estero – devono registrarsi presso una cassa malati entro tre mesi. Le bambine e i bambini vanno assicurati al più tardi tre mesi dopo la nascita. Possono anche essere registrati già prima del parto.

In Svizzera esistono circa 50 casse malati riconosciute. La scelta della cassa malati è libera, ma deve essere attiva nel Cantone di domicilio.

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Guida “L’assicurazione malattie obbligatoria”

Cosa paga l’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati ai sensi della LAMal?

L’assicurazione malattie obbligatoria partecipa alle spese per le prestazioni prescritte da una medica o un medico volte alla diagnosi e al trattamento di una malattia o in caso di maternità nonché per le prestazioni di cura e per i medicamenti.

Sostanzialmente l’assicurazione malattie obbligatoria si assume i costi delle prestazioni definite come obbligatorie dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Queste sono stabilite con precisione nell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre). Si tratta esclusivamente di prestazioni in natura. La legge federale sull’assicurazione malattie sancisce che devono essere efficaci, appropriate ed economiche.

Le prestazioni per i trattamenti medici ambulatoriali sono conteggiate secondo il tempo necessario in base a punti tariffali (Tarmed). Quelle per i trattamenti in ospedale sono rimunerate mediante forfait (importi forfettari per caso, SwissDRG).

L’assicurazione malattie obbligatoria si assume le spese per i trattamenti ambulatoriali nonché per la degenza nel reparto comune di un ospedale che figura nell’elenco degli ospedali. Il reparto comune è il reparto standard con assistenza medica generale. L’assicurazione malattie obbligatoria non si assume i costi delle prestazioni per i reparti semiprivati o privati di un ospedale. Per queste prestazioni si devono stipulare assicurazioni complementari facoltative.

Nell’assicurazione di base obbligatoria, oltre alle spese di cura la cassa malati si assume anche i costi per:

  • medicamenti prescritti da una medica o un medico, a condizione che figurino nell’elenco dei medicamenti, delle specialità o dei generici;
  • una psicoterapia limitata nel tempo, se prescritta da una medica o un medico ed eseguita sotto la sua vigilanza (per la psicoterapia da parte di una psicoterapeuta o un psicoterapeuta è necessaria la delega di una medica o un medico);
  • una fisioterapia limitata nel tempo secondo il catalogo delle prestazioni;
  • un’ergoterapia limitata nel tempo secondo il catalogo delle prestazioni;
  • prestazioni di medicina complementare, se dispensate da mediche e medici che dispongono di una formazione specifica (titolo di medico specialista con attestato di perfezionamento riconosciuto nella relativa disciplina di medicina complementare); da non confondere con le prestazioni che rientrano nelle assicurazioni complementari facoltative;
  • una parte delle prestazioni di cura in seguito a un soggiorno ospedaliero;
  • una parte dei costi in caso di soggiorno in una casa di cura;
  • una parte dei costi per le cure di base per persone che non vivono in una casa di cura;
  • prestazioni in caso di maternità;
  • una parte delle spese di trasporto e di salvataggio;
  • una parte della prevenzione (vaccinazioni).

Che prestazioni forniscono le assicurazioni complementari facoltative (LCA)?

Una copertura più ampia grazie alle assicurazioni complementari facoltative

Oltre all’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal), è possibile stipulare assicurazioni complementari facoltative ai sensi della legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Come per l’assicurazione malattie obbligatoria, anche in questo caso vi è libertà di scelta: il contratto relativo a un’assicurazione complementare facoltativa non deve essere sottoscritto presso la stessa compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata anche l’assicurazione di base obbligatoria.

Cosa offrono le assicurazioni complementari facoltative?

Stipulando delle assicurazioni complementari facoltative si possono completare le prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria. L’offerta è molto ampia.

Cosa paga la cassa malati in caso di maternità?

L’assicurazione malattie obbligatoria si assume i costi per prestazioni particolari in caso di maternità.

Per le prestazioni in seguito a maternità non si deve pagare la franchigia, né l’aliquota percentuale né il contributo ai costi di degenza ospedaliera.

A partire dalla 13 a  settimana di gravidanza e fino a 8 settimane dopo il parto non sono coperti solo i costi dovuti alla maternità, ma anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia.

In caso di maternità sono inclusi nella copertura:

  • durante la maternità, sette visite mediche (personale medico, levatrici), inclusi due controlli agli ultrasuoni;
  • nel caso di una gravidanza a rischio, il numero necessario di visite mediche;
  • il test del primo trimestre per valutare il rischio delle trisomie 13, 18 e 21;
  • le visite di controllo regolari dalla ginecologa o dal ginecologo (eventualmente eseguibili anche da una levatrice);
  • la preparazione al parto e la relativa consulenza;
  • il parto in ospedale o in una casa per partorienti;
  • la consulenza per l’allattamento;
  • la degenza e le cure della neonata o del neonato finché è in ospedale insieme alla madre.

Cosa paga la cassa malati in caso di cure?

L’assicurazione malattie obbligatoria si assume:

  • i costi delle cure acute e transitorie in seguito a un soggiorno ospedaliero per 2 settimane al massimo;
  • la rimunerazione delle cure dispensate a domicilio, in particolare per la valutazione, i consigli, il coordinamento, le cure di base, gli esami e le cure, a seconda dell’attività fino a CHF 76.90 all’ora;
  • le tasse per le cure dispensate in una casa di cura in base all’onere effettivo. La rimunerazione massima da parte dell’assicurazione malattie obbligatoria ammonta a CHF 115.20 al giorno. I costi come le tasse per prestazioni di assistenza e i servizi alberghieri sono a carico della persona assicurata (a meno che non sussista un’assicurazione complementare facoltativa che li assuma).

Cosa paga la cassa malati in caso di infortunio?

L’assicurazione malattie obbligatoria si assume anche le spese di cura in caso di infortunio, a condizione che non vi sia un’altra assicurazione chiamata a erogare prestazioni; vedi “Assicurazione contro gli infortuni professionali (LAINF)” e “Assicurazione militare (AM)”. Si applica la normale partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale).

Inoltre, la cassa malati si assume le spese per le conseguenze di un infortunio non appena la relativa copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali (LAINF) cessa interamente o in parte.

Vedi LAMal art. 8 cpv. 2 e 3.

L’assicurazione malattie obbligatoria non si assume la perdita di salario e di guadagno. Per coprire questo rischio è necessario stipulare separatamente un’assicurazione d’indennità giornaliera volontaria.

Cosa non paga l’assicurazione malattie obbligatoria?

L’assicurazione malattie obbligatoria copre soltanto le cure di base. Si tratta di un catalogo delle prestazioni ben definito, che stabilisce quali prestazioni mediche vengono assunte e il relativo importo massimo.

Che parte dei costi devono pagare da sé le pazienti e i pazienti?

Oltre ai premi di cassa malati per l’assicurazione malattie obbligatoria, le persone assicurate devono anche partecipare a una parte delle spese attraverso la franchigia, le aliquote percentuali, i contributi ai costi di degenza ospedaliera e una quota dei costi delle cure ambulatoriali dispensate a domicilio o in una casa di cura.

Cosa succede se non si pagano le fatture ?

Si devono pagare le fatture della cassa malati per:

  • i premi di cassa malati
  • i costi assunti dall’assicurazione per prestazioni mediche fino al raggiungimento della franchigia
  • le aliquote percentuali e
  • i contributi ai costi di degenza ospedaliera

Una volta scaduto il termine di pagamento, l’assicurazione invia almeno una diffida. Se le fatture non vengono saldate nonostante la diffida, viene avviata una procedura di esecuzione con un termine di pagamento di 30 giorni.

Che copertura offre l’assicurazione malattie in caso di soggiorno all’estero?

Misure da prendere in caso di viaggi e soggiorni all’estero

Nell’ambito dell’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal), la copertura assicurativa delle casse malati interessa la Svizzera e i Paesi membri dell’UE o dell’AELS. Chi ha domicilio in Svizzera e si reca all’estero per le vacanze, per viaggiare o per motivi professionali dovrebbe accertarsi che la protezione offerta dall’assicurazione sia sufficiente.

In caso di malattia all’estero, la cassa malati paga i casi d’urgenza medica. L’ammontare della copertura dipende dal Paese in cui si soggiorna. Nei Paesi dell’UE e dell’AELS, la cassa malati rimborsa le stesse prestazioni che spettano anche alle persone del posto.

Evitare le sorprese per quanto riguarda i costi

Al di fuori dei Paesi membri dell’UE o dell’AELS, la cassa malati paga i casi d’urgenza medica solo fino a un determinato importo. Chi desidera una copertura assicurativa più elevata può stipulare un’assicurazione complementare facoltativa. Specialmente i trattamenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in determinati Paesi asiatici possono essere cari.

Ciò è dovuto al fatto che in questi Paesi l’assistenza sanitaria è fortemente privatizzata e che la degenza in cliniche private include anche prestazioni che non sono coperte dall’assicurazione di base svizzera (stanza privata, servizi alberghieri).

Ulteriori rischi sono costituiti da spese di trasporto elevate, ad esempio per il trasporto di pazienti fino a una clinica all’interno del Paese di soggiorno o per il rimpatrio in Svizzera. Alcune cliniche esigono una garanzia di assunzione dei costi o una cauzione da pagare in anticipo per garantire la copertura delle loro prestazioni.

Per quando può essere disdetto un contratto con la cassa malati?

L’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) e le assicurazioni complementari facoltative (LCA) possono essere disdette indipendentemente l’una dalle altre.

Termine di disdetta dell’assicurazione di base obbligatoria

L’assicurazione di base obbligatoria può essere disdetta per fine dicembre con preavviso di un mese. Ciò significa che la disdetta deve pervenire alla cassa malati entro il 30 novembre.

Nel modello standard, l’assicurazione di base può essere disdetta anche per fine giugno con preavviso di tre mesi. Per modello standard si intende che è stata scelta la franchigia standard e non si è optato per un modello di assicurazione speciale, come l’HMO, la telemedicina ecc.

Termine di disdetta delle assicurazioni complementari facoltative

Le assicurazioni complementari facoltative possono essere disdette per la fine dell’anno. Il termine di disdetta è il 30 settembre. Se la disdetta avviene dopo questa data, il contratto di assicurazione prosegue anche durante l’anno seguente.

Per spiegazioni più dettagliate sulla disdetta, vedi il capitolo “Risparmiare sui premi di cassa malati”.

Links

Calcolare i premi di cassa malati

Priminfo: calcolatore ufficiale dei premi di cassa malati messo a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il calcolo avviene in forma anonima, indipendente e senza pubblicità.

Priminfo

Soggiorno all’estero

Fondazione Istituzione comune LAMal

Informazioni sul soggiorno nei Paesi membri dell’UE o dell’AELS o nel Regno Unito; informazioni sulla riduzione dei premi

Fondazione Istituzione comune LAMal

Cassa malati all’estero

Informazioni per le persone che stanno per emigrare, che vivono già all’estero o che intendono trasferirvisi temporaneamente (pagina disponibile solo in tedesco).

Cassa malati all’estero

Denti

[Offerta dentisti per persone senza soldi, fonte vedi Studio dentistico Löwenzahn]

Basi legali

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA

Legge federale sull’assicurazione malattie LAMal

Ordinanza sull’assicurazione malattie OAMal

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie OPre; stabilisce per quali prestazioni vengono assunti i costi e in che misura

Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie LVAMal

Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie OVAMal

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie ORPM

Legge federale sul contratto d’assicurazione LCA

Fonti

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), vedi: Assicurazioni > Assicurazione malattie

Obbligo di assicurazione

Assicurazione malattie

Prestazioni dell’assicurazione malattie

CH.CH Un servizio della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 (art. 1 segg.)

Annuario delle assicurazioni sociali 2024, Verlag hrm4you GmbH, Lucerna

Dossier Assicurazioni sociali 2024, Helbing Lichtenhahn, Keiser Verlag GmbH, Lucerna

Casella di controllo Checkbox: cassa malati

Ho messo da parte riserve di denaro sufficienti?

  • Sono in grado di pagare la franchigia, l’aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera in caso di malattia?
  • Sono in grado di pagare i costi del dentista inattesi?

Posso risparmiare sui costi?

  • Ho diritto alla riduzione individuale dei premi (RIPAM)?
  • Ho il modello di assicurazione più adatto alla mia situazione?
  • Potrei ottenere una riduzione dei premi dalla cassa malati, ad esempio aumentando la franchigia (a condizione che io sia in grado di assumermi il costo di una franchigia più elevata se e quando sarà il momento di pagarla)?
  • Potrei sospendere la copertura degli infortuni da parte della cassa malati perché ho un’assicurazione contro gli infortuni professionali che copre gli infortuni del tempo libero legata al mio impiego per cui lavoro in media almeno 8 ore alla settimana? Nota: alle persone con rapporti d’impiego di durata limitata o frequenti cambiamenti di datrice o datore di lavoro si consiglia di mantenere la copertura degli infortuni presso la cassa malati, in modo che la tutela in caso di infortunio sia garantita ininterrottamente, anche se in questo modo sussiste temporaneamente una doppia copertura.
  • Ho sospeso l’assicurazione contro gli infortuni presso la cassa malati nel caso in cui presto servizio militare o di protezione civile ininterrottamente per più di 60 giorni?

Risparmiare sui premi di cassa malati

La mia copertura all’estero è sufficiente?

  • Durante un viaggio o un soggiorno all’estero la mia assicurazione copre gli infortuni, le spese di malattia e di trasporto? È importante prestarvi attenzione in particolare in caso di soggiorni in Paesi che non fanno parte dell’UE né dell’AELS.

Sto rispettando i termini di disdetta?

  • Assicurazione di base obbligatoria (LAMal): può essere disdetta per fine anno, la disdetta deve pervenire alla cassa malati entro il 30 novembre. Nel modello standard può essere disdetta anche per il 30 giugno con 3 mesi di preavviso se è stata scelta la franchigia standard e non si è optato per un modello di assicurazione adattato come l’HMO, la telemedicina ecc.
  • Assicurazione complementare facoltativa (LCA): può essere disdetta per fine anno, il termine di disdetta è il 30 settembre.