Una persona con un’attività indipendente deve occuparsi autonomamente della sua protezione nelle assicurazioni sociali.
Accanto alla cassa malati sono obbligatorie soltanto le seguenti assicurazioni sociali:
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
- assicurazione invalidità (AI)
- indennità di perdita di guadagno (IPG)
- cassa di compensazione per assegni familiari (CAF)
Le persone con un’attività indipendente non possono versare contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e di conseguenza non hanno diritto a indennità di disoccupazione. Oltre a ciò manca la copertura assicurativa presso l’assicurazione contro gli infortuni professionali (infortuni professionali, malattie professionali e infortuni non professionali).
La previdenza professionale (LPP, cassa pensioni) non è obbligatoria. Per le persone con un’attività indipendente che appartengono a un’associazione professionale o hanno delle persone impiegate esiste la possibilità di assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni (LPP) o la Fondazione istituto collettore LPP. Per le professioni culturali esistono casse pensioni specializzate che offrono piani di previdenza anche per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
I contributi per AVS, AI e IPG ammontano in tutta la Svizzera in modo unitario al 10 per cento del reddito netto (utile netto annuo) derivante da attività lucrativa indipendente. Esistono però sgravi per i redditi annui inferiori a CHF 58 800, per i quali valgono tassi di contribuzione inferiori. I contributi per la cassa di compensazione per assegni familiari variano a livello cantonale e comportano fino al 3 per cento. Per la previdenza professionale volontaria (LPP, secondo pilastro, cassa pensioni), a seconda del piano assicurativo va tenuto conto di contributi fino al 20 per cento.