Prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI

Cosa sono le prestazioni complementari (PC)?

Le prestazioni complementari sono pagamenti supplementari alle rendite AVS e AI. Vengono concesse quando le rendite e il reddito non sono sufficienti a coprire il costo del fabbisogno vitale minimo.

Ad avvalersi delle prestazioni complementari sono soprattutto persone pensionate che non hanno una rendita dal secondo pilastro (LPP, previdenza professionale, cassa pensioni) o questa è insufficiente, oppure, che percepiscono una rendita AI, rispettivamente l’hanno percepita prima di raggiungere l’età di riferimento. L’età di riferimento è l’età di pensionamento ufficiale.

Le prestazioni complementari sono composte da:

  • prestazioni finanziarie che vengono stabilite per un anno e versate mensilmente;
  • rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità.

Opuscolo informativo sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Chi può beneficiare delle prestazioni complementari?

La riscossione delle prestazioni complementari è legata a condizioni severe. Le prestazioni complementari sono destinate unicamente a:

  • chi percepisce una rendita AVS o AI;
  • è domiciliato in Svizzera e vi dimora effettivamente e;
  • ha già eroso la sua sostanza fino a una determinata franchigia dei contributi.

A determinate condizioni anche l’assegno per grandi invalidi o le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (AI) possono autorizzare a percepire prestazioni complementari.

Quali condizioni esistono per le prestazioni complementari?

Cosa è considerato come rinuncia alla sostanza?

È considerato come rinuncia alla sostanza se una persona regala la sua sostanza o parti di essa. Oppure se rinuncia volontariamente alla sostanza che le spetterebbe. Dunque se per esempio regala denaro ai figli o alle figlie oppure se vende un immobile al di sotto del valore effettivo.

Vedi opuscolo Prestazioni complemenari

Come si calcolano le prestazioni complementari?

Per il calcolo e il pagamento delle prestazioni complementari è competente il Cantone nel quale risiede la persona avente diritto alle PC.

Se i requisiti per la riscossione delle prestazioni complementari sono soddisfatti in base alla richiesta inoltrata, in un secondo passo viene calcolata l’entità del sostegno. A tal fine si confrontano le spese necessarie e i redditi. Per le persone sposate vengono considerati i redditi e le spese di entrambi i coniugi.

Se le spese superano i redditi, vengono pagate prestazioni complementari al fine di poter coprire le spese. L’entità delle prestazioni viene ricalcolata annualmente.

Fino a che importo le spese vengono computate e cosa viene attribuito al reddito è regolamentato in dettaglio. L’importo delle prestazioni complementari è limitato. Per contro, esiste un importo minimo. Questo ammonta al 60 per cento del premio medio della cassa malati.

Come viene tenuto conto delle figlie e dei figli?

Nel calcolo delle prestazioni complementari viene tenuto conto delle dimensioni dell’economia domestica e degli obblighi di mantenimento verso figlie e figli. L’obbligo di mantenimento verso figlie e figli vale anche se si trovano in informazione e hanno più di 18 anni.

Figlie e figli vengono suddivisi in due categorie d’età. L’importo versato per le figlie e i figli tra 0 e 10 anni è di CHF 7200 annui per il primo, di CHF 6000 per il secondo e leggermente inferiore per altri figli.

Per le figlie e i figli tra 11 e 25 anni, l’importo versato per il primo e il secondo figlio è di CHF 10 260 annui, per il terzo e il quarto di CHF 6840 e per ogni altro figlio di CHF 3420 annui.

Come viene regolato il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità?

Oltre alle prestazioni complementari annue, che vengono versate mensilmente, una persona avente diritto può far valere anche le spese di malattia e d’invalidità che non sono già coperte da un’assicurazione (in merito vedi anche LPC art. 9).

Rimborso delle spese anche senza diritto alle prestazioni complementari annue

Un rimborso delle spese di malattia e d’invalidità attraverso le prestazioni complementari spetta anche alle persone che non beneficiano delle prestazioni complementari annue. Questo è il caso quando a causa di un eccedenza dei redditi non si ha diritto a una prestazione complementare annua, ma i costi per le spese di malattia e d’invalidità superano l’eccedenza dei redditi.

La rispettiva richiesta va inoltrata presso l’ufficio PC competente (cassa di compensazione AVS).

Per i rimborsi sulle prestazioni complementari annue vedi anche LPC art. 14 cpv. 6.

Quando le eredi e gli eredi devono restituire prestazioni complementari?

Dopo il decesso di una persona beneficiaria di prestazioni complementari, le prestazioni complementari ricevute durante gli ultimi 10 anni devono essere restituite dalle eredi e dagli eredi nella misura in cui la massa ereditaria (il patrimonio ereditario) supera la franchigia dei contributi di CHF 40 000. Il rimborso non viene fatto valere sulla franchigia dei contributi stessa, ma sul patrimonio ereditario che supera la franchigia di CHF 40 000.

Per le coppie di coniugi, l’obbligo di restituzione sussiste soltanto per la massa ereditaria della seconda persona deceduta.

Il termine previsto per il rimborso è di 3 mesi dopo il rilascio della disposizione. Se è richiesta la vendita di un immobile il termine può essere prolungato fino a 1 anno.

Dove e come è possibile richiedere prestazioni complementari?

Le prestazioni complementari sono versate solo su richiesta. A tal fine è necessario inoltrare un’iscrizione presso la cassa cantonale di compensazione AVS competente o presso l’agenzia comunale AVS del luogo di domicilio.

Affinché sia possibile verificare se si ha diritto alle prestazioni, è necessario rivelare senza lacune le condizioni di reddito e sostanza e inoltrare i rispettivi giustificativi.

Le autorità devono rispondere alla richiesta entro 90 giorni. Sorpassato il termine di 90 giorni, si ha diritto a pagamenti anticipati delle PC.

Basi legali

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA

Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPC

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità OPC-AVS/AI

Fonti e note

Opuscolo: Le prestazioni complementari – Un sistema efficace spiegato in breve. In questo opuscolo della Confederazione si trovano informazioni dettagliate sul principio di calcolo (pagina 9), sui dati fondamentali per il calcolo delle prestazioni complementari per le persone che vivono a casa (pagina 13) e per le persone che vivono in un istituto (pagina 17) nonché sulla restituzione da parte delle eredi e degli eredi (pagina 21).

Le prestazioni complementari – Un sistema efficace spiegato in breve

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Opuscoli informativi della Confederazione

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Opuscoli e strumento di calcolo

Opuscolo di Pro Senectute sul calcolo preliminare del diritto alle PC