Indennità di adozione (IAdo, congedo di adozione)
L’indennità di adozione è a disposizione delle persone con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) che adottano una bambina o un bambino di età inferiore ai 4 anni. Esse hanno diritto a indennità giornaliere per 14 giorni di congedo, le quali possono essere percepite entro il primo anno dalla data dell’accoglimento come singoli giorni o anche in una volta sola.
Le condizioni per ricevere l’indennità di adozione sono le seguenti: la madre adottiva, rispettivamente il padre adottivo, esercita un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) al momento dell’adozione ed è stata assicurata all’AVS nei 9 mesi precedenti all’adozione e durante tale periodo di tempo ha conseguito un reddito da lavoro per almeno 5 mesi.
Se due persone adottano una bambina o un bambino insieme, entrambe devono soddisfare le condizioni, ma il diritto all’indennità sussiste un’unica volta.
Non vi è alcun diritto a indennità giornaliere in caso di adozione di figliastre o figliastri.
L’indennità di adozione è versata per un massimo di 14 giorni. I genitori adottivi possono scegliere liberamente come ripartire tra loro i 14 giorni di congedo per cui vengono pagate le indennità giornaliere, ma non possono fruirne contemporaneamente. Le indennità giornaliere non percepite decadono.
Come indennità di adozione viene versato l’80 per cento del reddito da lavoro medio, per un massimo di CHF 220 al giorno. Tale importo viene pagato al massimo per 14 giorni. L’importo totale ammonta al massimo a CHF 3080.
Per le persone impiegate, in linea di principio è determinante l’ultimo salario mensile percepito prima dell’interruzione. In caso di fluttuazioni salariali rilevanti è possibile basarsi sulla media degli ultimi 12 mesi. Il salario mensile massimo assicurato è pari a CHF 8250.
Se è stato conseguito un reddito inferiore per malattia, infortunio o altri motivi non imputabili a responsabilità della persona assicurata, ciò non comporterà una riduzione dell’indennità. Se tuttavia in caso di piena capacità lavorativa viene abbassato volontariamente il grado di occupazione o viene preso un congedo non pagato, ciò viene incluso nel calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera, che di conseguenza sarà inferiore.
L’indennità giornaliera è calcolata come segue: il salario mensile è diviso per 30 giorni; dell’importo risultante viene versato l’80 per cento.
Salario mensile di CHF 2250: l’80 per cento equivale a CHF 1800. Diviso per 30 giorni corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 60. La somma massima versata come indennità di adozione ammonterà a CHF 840 (14 giorni moltiplicati per CHF 60).
Salario mensile di CHF 10 000: l’80 per cento equivale a CHF 8000. Diviso per 30 giorni corrisponderebbe a un’indennità giornaliera di CHF 267, la quale è tuttavia ridotta alla massima indennità giornaliera possibile, pari a CHF 220. La somma massima versata come indennità di adozione ammonterà a CHF 3080 (14 giorni moltiplicati per CHF 220).
Per le persone indipendenti è determinante il reddito annuo soggetto all’AVS derivante da attività lucrativa indipendente. Il reddito annuo massimo assicurato è pari a CHF 99 000, il che equivale a CHF 8250 al mese.
L’indennità giornaliera è calcolata come segue: il reddito annuo soggetto all’AVS è diviso per 360 giorni; viene versato l’80 per cento dell’importo risultante.
Per le persone con un’attività indipendente è determinante il reddito annuo e non quello mensile perché devono presentare un rendiconto vincolante alle autorità fiscali solo una volta all’anno e questo funge da base per calcolare i contributi alle assicurazioni sociali.
Reddito annuo soggetto all’AVS di CHF 27 000: l’80 per cento equivale a CHF 21 600. Diviso per 360 giorni corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 60. La somma massima versata come indennità di adozione ammonterà a CHF 840 (14 giorni moltiplicati per CHF 60).
Reddito annuo soggetto all’AVS di CHF 120 000: l’80 per cento equivale a CHF 96 000. Diviso per 360 giorni corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 267, la quale è tuttavia ridotta alla massima indennità giornaliera possibile, pari a CHF 220. La somma massima versata come indennità di adozione ammonterà a CHF 3080 (14 giorni moltiplicati per CHF 220).
L’indennità di adozione è considerata un reddito ed è assoggettata alle imposte. Si tratta di un reddito sostitutivo, sul quale si riscuotono i contributi alle seguenti assicurazioni sociali: per le persone impiegate AVS, AI, IPG, assicurazione contro la disoccupazione (AD); per le persone indipendenti AVS, AI, IPG.
Attraverso il loro datore o la loro datrice di lavoro, le persone impiegate restano assicurate contro gli infortuni (LAINF), affiliate alla previdenza professionale (LPP) e coperte dall’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, se esistente.
La possibilità di percepire contemporaneamente indennità giornaliere da diverse assicurazioni sociali è esclusa. Chi riceve l’indennità di adozione non ha diritto a ricevere contemporaneamente indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare (AM) e dell’indennità di perdita di guadagno (IPG) per le persone che prestano servizio. Fanno eccezione unicamente l’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive dell’assicurazione invalidità (AI).
Tuttavia, ai sensi della garanzia dei diritti acquisiti, l’indennità di perdita di guadagno indennizza almeno l’importo dell’indennità giornaliera percepita in precedenza nel caso in cui fino all’inizio dell’indennità di adozione la persona avente diritto abbia ricevuto indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione malattie (AMal), dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dell’assicurazione militare (AM).
L’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo) fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)