Indennità di assistenza (IAss, congedo di assistenza)
L’indennità di assistenza è un parziale reddito sostitutivo per un genitore con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) che assiste una figlia o un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Il genitore ha diritto a indennità giornaliere per 98 giorni di congedo.
L’indennità di assistenza (o congedo di assistenza) può essere richiesta dai genitori che assistono una figlia o un figlio con gravi problemi di salute e che interrompono la loro attività lucrativa a tal fine. I genitori devono esercitare un’attività lucrativa, in altre parole devono essere impiegati oppure devono essere registrati alla cassa di compensazione AVS come persone con un’attività indipendente oppure devono collaborare nell’azienda del coniuge percependo un salario.
Per ogni caso di malattia o infortunio vi è il diritto a un’unica indennità di assistenza per coppia di genitori. Questo significa che l’indennità non può essere richiesta prima da un genitore e poi, allo scadere dei 98 giorni, dall’altro genitore.
Il congedo di assistenza dura al massimo 98 giorni, ovvero 14 settimane. Con il pagamento della prima indennità giornaliera inizia a decorrere un termine quadro di 18 mesi (un anno e mezzo). Entro tale termine quadro si ha diritto a ricevere al massimo 98 indennità giornaliere. Le indennità giornaliere non percepite decadono.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, questa è concessa una sola volta. Ciò significa che ognuno dei due genitori ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere, a meno che essi non scelgano una diversa suddivisione.
Il diritto all’indennità si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte, ma continua a sussistere se durante il congedo di assistenza la figlia o il figlio diventa maggiorenne entro il termine quadro.
Come indennità di assistenza viene versato l’80 per cento del reddito da lavoro medio, per un massimo di CHF 220 al giorno. L’importo è versato al massimo per 98 giorni; l’importo totale ammonta al massimo a CHF 21 560.
Per le persone impiegate, in linea di principio è determinante l’ultimo salario mensile guadagnato prima del congedo di assistenza. In caso di fluttuazioni salariali rilevanti è possibile basarsi sulla media degli ultimi 12 mesi. Il salario mensile massimo assicurato è pari a CHF 8250.
Se è stato conseguito un reddito inferiore per malattia, infortunio o altri motivi non imputabili a colpa propria, ciò non comporta una riduzione dell’indennità. Se tuttavia in caso di piena capacità lavorativa viene abbassato volontariamente il grado di occupazione o viene preso un congedo non pagato, ciò viene incluso nel calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera, che di conseguenza sarà inferiore.
L’indennità giornaliera è calcolata come segue: il salario mensile è diviso per 30 giorni; viene versato l’80 per cento dell’importo risultante.
Salario mensile di CHF 2250: il salario mensile è convertito in un salario giornaliero. CHF 2250 divisi per 30 giorni equivalgono a un salario giornaliero di CHF 75. L’80 per cento di questo importo corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 60. La somma massima versata come indennità di assistenza ammonterà a CHF 5880 (98 giorni moltiplicati per CHF 60).
Salario mensile di CHF 9000: il salario mensile è convertito in un salario giornaliero. CHF 9000 divisi per 30 giorni equivalgono a un salario giornaliero di CHF 300. L’80 per cento di questo importo corrisponderebbe a un’indennità giornaliera di CHF 240, la quale è tuttavia ridotta a CHF 220. La somma massima versata come indennità di assistenza ammonterà a CHF 21 560 (98 giorni moltiplicati per CHF 220).
Per le persone indipendenti è determinante il reddito annuo soggetto all’AVS derivante da attività lucrativa indipendente. Il reddito annuo massimo assicurato è pari a CHF 99 000, il che equivale a CHF 8250 al mese.
L’indennità giornaliera è calcolata come segue: il reddito annuo soggetto all’AVS è diviso per 360 giorni; viene versato l’80 per cento dell’importo risultante.
Per le persone con un’attività indipendente è determinante il reddito annuo e non quello mensile perché devono presentare un rendiconto vincolante alle autorità fiscali solo una volta all’anno e questo funge da base per calcolare i contributi alle assicurazioni sociali.
Reddito annuo soggetto all’AVS di CHF 27 000: il reddito annuo è diviso per 360 giorni. Ne risulta un reddito giornaliero di CHF 75. L’80 per cento di questo importo corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 60. La somma massima versata come indennità di assistenza ammonterà a CHF 5880 (98 giorni moltiplicati per CHF 60).
Reddito annuo soggetto all’AVS di CHF 108 000: il reddito annuo è diviso per 360 giorni. Ne risulta un reddito giornaliero di CHF 300. L’80 per cento di questo importo corrisponderebbe a un’indennità giornaliera di CHF 240, la quale è tuttavia ridotta a CHF 220. La somma massima versata come indennità di assistenza ammonterà a CHF 21 560 (98 giorni moltiplicati per CHF 220).
L’indennità di assistenza è considerata un reddito ed è assoggettata alle imposte. Si tratta di un reddito sostitutivo, sul quale si riscuotono i contributi alle seguenti assicurazioni sociali: per le persone impiegate l’AVS, l’AI, l’IPG, l’assicurazione contro la disoccupazione (AD); per le persone indipendenti l’AVS, l’AI, l’IPG.
Attraverso il loro datore o la loro datrice di lavoro, le impiegate e gli impiegati restano assicurati contro gli infortuni (LAINF), affiliati alla previdenza professionale (LPP) e coperti dall’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia, se esistente.
La possibilità di percepire contemporaneamente indennità giornaliere da diverse assicurazioni sociali è esclusa. Chi riceve l’indennità di assistenza non ha diritto a ricevere contemporaneamente indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione contro gli infortuni (AINF), dell’assicurazione militare (AM) e dell’indennità di perdita di guadagno (IPG) per le persone che prestano servizio. Fanno eccezione unicamente l’assegno per grandi invalidi e il supplemento per cure intensive dell’assicurazione invalidità (AI).
Ai sensi della garanzia dei diritti acquisiti, l’indennità di perdita di guadagno indennizza però almeno l’importo dell’indennità giornaliera percepita in precedenza nel caso in cui fino all’inizio dell’indennità di assistenza la persona avente diritto abbia ricevuto indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione malattie (AMal), dell’assicurazione contro gli infortuni (AINF) o dell’assicurazione militare (AM).
L’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo) fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)