Se l’altro genitore muore entro 6 mesi dalla nascita, il diritto della madre a percepire l’indennità aumenta a 16 settimane.
Se immediatamente dopo la nascita la lattante o il lattante necessita di cure ospedaliere della durata di almeno 2 settimane, le madri con un’attività lucrativa hanno inoltre diritto a un massimo di ulteriori 56 indennità giornaliere, quindi in totale fino a 22 settimane.
La fruizione del congedo di maternità non comporta una riduzione delle vacanze.
I Cantoni possono prolungare il versamento dell’indennità di maternità e riscuotere contributi particolari per il finanziamento. Usufruiscono di questa facoltà i Cantoni Ginevra e Friburgo.
Assicurazione maternità cantonale
Alcuni datori e datrici di lavoro prolungano la durata dell’indennità a proprie spese.
Per le madri impiegate, la copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e nella previdenza professionale (LPP, secondo pilastro, cassa pensioni) rimane invariata. In questo periodo di tempo le madri sono esonerate dal pagamento dei contributi.