Indennità di perdita di guadagno (IPG)
L’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sancisce che le persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile o determinati altri tipi di servizio ricevono un’indennità di perdita di guadagno (prestazione sostitutiva del salario ecc.) per il periodo in cui prestano tale servizio.
Ottengono l’indennità di perdita di guadagno le persone che prestano i seguenti servizi:
- servizio militare
- servizio civile
- servizio di protezione civile
- servizio della Croce Rossa
- corsi per i quadri di Gioventù e Sport
- corsi per i monitori di giovani tiratori
La copertura assicurativa coincide con quella dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e si applica alle persone con un’attività lucrativa indipendente, alle persone impiegate e alle persone senza attività lucrativa.
Per avere diritto all’indennità di perdita di guadagno, chi esercita un’attività lucrativa deve dimostrare di aver lavorato almeno 10 giorni nel corso degli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio o, se non sono stati prestati giorni di lavoro interi, almeno 160 singole ore di lavoro o, in caso di disoccupazione, 4 settimane di ricerca d’impiego senza esito.
L’indennità di perdita di guadagno ammonta all’80 per cento del reddito conseguito prima dell’entrata in servizio. Il reddito mensile è diviso per 30 giorni; dell’importo risultante l’80 per cento è versato come indennità giornaliera.
Se prima dell’entrata in servizio il reddito era inferiore a CHF 2580 al mese, vi è una garanzia minima e si utilizza come base di calcolo l’80 per cento di CHF 2580, il che corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 69.
Il reddito mensile massimo preso in considerazione è pari a CHF 8250. La relativa indennità giornaliera equivale a un limite di CHF 220. Se il reddito mensile è superiore, si prende comunque in considerazione un massimo di CHF 220.
All’indennità di perdita di guadagno calcolata in base al reddito si aggiungono gli assegni per i figli, per le spese di custodia e per l’azienda, questi ultimi destinati a chi esercita un’attività indipendente.
In caso di disoccupazione, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di disoccupazione.
In caso di lavoro ridotto, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di lavoro ridotto.
Le persone con un’attività lucrativa indipendente hanno diritto a un assegno per l’azienda pari a CHF 75 al giorno.
L’assegno per l’azienda è corrisposto a chi è titolare di una ditta individuale.
L’assegno per l’azienda è corrisposto anche ai membri e alle socie e ai soci di una società di persone (società semplice, società in nome collettivo ecc.), a condizione che questa si prefigga uno scopo lucrativo, in altre parole, che eserciti un’attività con cui si intende guadagnare dei soldi.
Il diritto a percepire gli assegni per l’azienda sussiste soltanto se non si consegue un guadagno (salario) superiore da un’attività dipendente svolta contemporaneamente rispetto a quanto si guadagna con l’attività indipendente. Per eccezioni, ad esempio nel caso delle svizzere e degli svizzeri all’estero, vedi Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità (DIPG).
Le titolari e i titolari di società a garanzia limitata (Sagl) e di società anonime (SA) non ricevono assegni per l’azienda.
L’obbligo di pagare i contributi all’ indennità di perdita di guadagno si basa sulle direttive relative all’obbligo di pagare i contributi AVS. Tutti coloro che devono pagare i contributi AVS devono contribuire anche all’indennità di perdita di guadagno. Si tratta sia di tutte le persone con un’attività lucrativa, ovvero un impiego o un’attività indipendente, sia di quelle senza attività lucrativa.
I contributi all’indennità di perdita di guadagno vengono pagati all’AVS e all’AI insieme agli altri contributi alle assicurazioni sociali. L’importo dipende dal reddito soggetto all’AVS.
Alle persone impiegate viene detratto lo 0,25 per cento del salario. Da parte loro, le datrici e i datori di lavoro contribuiscono a loro volta con lo 0,25 per cento e versano i contributi all’indennità di perdita di guadagno insieme a quelli per l’AVS e l’AI direttamente alla cassa di compensazione AVS.
Le persone con un’attività indipendente pagano alla cassa di compensazione AVS lo 0,5 per cento del reddito netto derivante da tale attività. È determinante il reddito netto secondo la decisione di tassazione dell’autorità fiscale. Il conteggio dei contributi all’indennità di perdita di guadagno avviene insieme a quello degli altri contributi per l’AVS e l’AI.
Attraverso i contributi all’indennità per perdita di guadagno, oltre all’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio vengono finanziate altre assicurazioni sociali:
- l’indennità di maternità (IMat)
- l'indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”)
- l’indennità di assistenza (IAss)
- l’indennità di adozione (IAdo)
Fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG): l’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo).
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)