Indennità di adozione (IAdo, congedo di adozione)

Cosa è l’indennità di adozione (IAdo)?

L’indennità di adozione è a disposizione delle persone con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) che adottano una bambina o un bambino di età inferiore ai 4 anni. Esse hanno diritto a indennità giornaliere per 14 giorni di congedo, le quali possono essere percepite entro il primo anno dalla data dell’accoglimento come singoli giorni o anche in una volta sola.

Chi ha diritto a ricevere l’indennità di adozione?

Le condizioni per ricevere l’indennità di adozione sono le seguenti: la madre adottiva, rispettivamente il padre adottivo, esercita un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) al momento dell’adozione ed è stata assicurata all’AVS nei 9 mesi precedenti all’adozione e durante tale periodo di tempo ha conseguito un reddito da lavoro per almeno 5 mesi.

Se due persone adottano una bambina o un bambino insieme, entrambe devono soddisfare le condizioni, ma il diritto all’indennità sussiste un’unica volta.

Non vi è alcun diritto a indennità giornaliere in caso di adozione di figliastre o figliastri.

Quanto dura l’indennità di adozione?

L’indennità di adozione è versata per un massimo di 14 giorni. I genitori adottivi possono scegliere liberamente come ripartire tra loro i 14 giorni di congedo per cui vengono pagate le indennità giornaliere, ma non possono fruirne contemporaneamente. Le indennità giornaliere non percepite decadono.

A quanto ammonta l’indennità di adozione?

Come indennità di adozione viene versato l’80 per cento del reddito da lavoro medio, per un massimo di CHF 220 al giorno. Tale importo viene pagato al massimo per 14 giorni. L’importo totale ammonta al massimo a CHF 3080.

Chi paga i contributi e a quanto ammontano?

Per l’indennità di adozione non vengono riscossi separatamente appositi contributi. Questi sono già inclusi nei contributi per le indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità di adozione fa parte delle indennità di perdita di guadagno.

Basi legali

L’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo) fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno LIPG

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno OIPG

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari