L’assicurazione per l’invalidità (AI)

Cosa è l’assicurazione per l’invalidità (AI)?

L’assicurazione per l’invalidità, o assicurazione invalidità (AI), ha come scopo l’integrazione o la reintegrazione di persone che, a causa di un’infermità congenita, le conseguenze di una malattia o di un infortunio, sono invalide o minacciate da invalidità.

L’assicurazione invalidità (AI) serve a coprire in modo adeguato i bisogni vitali e a consentire alle persone con limitazioni di salute di condurre una vita indipendente e autodeterminata fino al pensionamento.

A tal fine fornisce diverse prestazioni in natura e in denaro. Il pagamento della rendita avviene unicamente se l’integrazione o la reintegrazione nella vita professionale non è possibile.

Documentazione del centro d’informazione AVS/AI

Cosa è considerato invalidità?

La legge definisce l’invalidità nel modo seguente:

è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.

Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

Definizione legale secondo LPGA art. 8.

Chi è assicurato?

Nell’assicurazione invalidità (AI) sono assicurate tutte le persone che sono anche assicurate presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dunque fondamentalmente tutte le persone che abitano e lavorano in Svizzera.

Quali prestazioni fornisce l’AI?

L’assicurazione invalidità (AI) fornisce in prima linea prestazioni che hanno come obiettivo i provvedimenti d’integrazione nella vita professionale.

Chi ha diritto a ricevere una rendita AI?

Possono fare richiesta per una rendita AI le persone assicurate che a seguito di infermità congenite, malattia o infortunio sono totalmente o parzialmente incapaci al guadagno.

La durata di contribuzione deve essere soddisfatta

Il diritto a una rendita AI sussiste soltanto se all’insorgere dell’invalidità sono stati versati all’assicurazione invalidità (AI) almeno tre anni di contributi. Affinché un anno di contribuzione sia compiuto, è necessario soddisfare determinati criteri.

La durata minima di contribuzione non vale per le persone invalide dalla nascita o dall’infanzia, queste hanno diritto a rendite AI straordinarie.

Le possibilità d’integrazione sono state esaminate

Una rendita AI è concessa soltanto dopo aver esaminato tutte le possibilità d’integrazione, se la capacità al guadagno non è esigibile o non è possibile e se i provvedimenti d’integrazione risultano inutili.

Con il diritto a una rendita di vecchiaia AVS, il diritto a una rendita AI si estingue.

L’obbligo di partecipazione è soddisfatto

Le persone assicurate sottostanno all’obbligo di partecipazione. La persona assicurata deve fare tutto il possibile per evitare il verificarsi di un’invalidità. Deve sottoporsi a tutti i provvedimenti di accertamento e d’integrazione ordinati nonché ai trattamenti sanitari ordinati. In caso di inosservanza le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate.

Come viene calcolato il grado AI?

A quanto ammonta la rendita AI?

Come viene stabilito l’ammontare della rendita AI?

L’ammontare della rendita AI dipende dai fattori seguenti.

A quanto ammontano i contributi AI e chi li paga?

I contributi AI vengono riscossi insieme ai contributi AVS.

Come richiedere le prestazioni presso l’AI?

Richiesta di prestazioni mediante modulo presso l’ufficio AI

La richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI) avviene mediante un modulo ufficiale disponibile presso l’ufficio del Cantone di domicilio della persona assicurata.

Una volta pervenuta la richiesta, l’ufficio AI verifica se i requisiti sono soddisfatti. A tale scopo si procura tutte le informazioni necessarie per i relativi accertamenti.

La richiesta deve avvenire in modo tempestivo

La richiesta può essere inoltrata quando la persona assicurata è incapace al lavoro o è minacciata da un’incapacità lavorativa prolungata. La richiesta presso l’ufficio AI dovrebbe avvenire il più presto possibile, affinché l’ufficio possa avviare misure preventive. Non vi è dunque motivo di aspettare.

Richiesta per adolescenti e giovani adulte o adulti

Le richieste per persone di età compresa tra i 13 e i 25 anni possono essere inoltrate se la persona minacciata da invalidità non ha ancora esercitato alcuna attività lucrativa e sta svolgendo una formazione transitoria cantonale o viene sostenuta dal Cantone nella sua integrazione professionale.

Opuscolo per la richiesta

Informazioni sulla procedura di richiesta sono disponibili in un opuscolo del centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Opuscolo “Procedura nell’AI”.

Basi legali

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAI

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità OAI

Ordinanza sulle infermità congenite OIC

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità OMAI

Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità CPIPr

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità CIRAI

Fonti e note

Opuscoli informativi della Confederazione

Richiesta di prestazioni AI

Contributi AVS/AI/IPG/AD

Prestazioni dell’AI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Annuario delle assicurazioni sociali 2024, hrm4you.ch, Lucerna, 2024

Dossier assicurazioni sociali 2024, Keiser Verlag