Indennità di perdita di guadagno (IPG)

Cosa è l’indennità di perdita di guadagno (IPG)?

L’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno sancisce che le persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile o determinati altri tipi di servizio ricevono un’indennità di perdita di guadagno (prestazione sostitutiva del salario ecc.) per il periodo in cui prestano tale servizio.

Chi ha diritto a ricevere l’indennità di perdita di guadagno?

Ottengono l’indennità di perdita di guadagno le persone che prestano i seguenti servizi:

  • servizio militare
  • servizio civile
  • servizio di protezione civile
  • servizio della Croce Rossa
  • corsi per i quadri di Gioventù e Sport
  • corsi per i monitori di giovani tiratori

La copertura assicurativa coincide con quella dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e si applica alle persone con un’attività lucrativa indipendente, alle persone impiegate e alle persone senza attività lucrativa.

Per avere diritto all’indennità di perdita di guadagno, chi esercita un’attività lucrativa deve dimostrare di aver lavorato almeno 10 giorni nel corso degli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio o, se non sono stati prestati giorni di lavoro interi, almeno 160 singole ore di lavoro o, in caso di disoccupazione, 4 settimane di ricerca d’impiego senza esito.

A quanto ammonta l’indennità IPG?

L’indennità di perdita di guadagno ammonta all’80 per cento del reddito conseguito prima dell’entrata in servizio. Il reddito mensile è diviso per 30 giorni; dell’importo risultante l’80 per cento è versato come indennità giornaliera.

Se prima dell’entrata in servizio il reddito era inferiore a CHF 2580 al mese, vi è una garanzia minima e si utilizza come base di calcolo l’80 per cento di CHF 2580, il che corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 69.

Il reddito mensile massimo preso in considerazione è pari a CHF 8250. La relativa indennità giornaliera equivale a un limite di CHF 220. Se il reddito mensile è superiore, si prende comunque in considerazione un massimo di CHF 220.

All’indennità di perdita di guadagno calcolata in base al reddito si aggiungono gli assegni per i figli, per le spese di custodia e per l’azienda, questi ultimi destinati a chi esercita un’attività indipendente.

Indennità IPG in caso di disoccupazione o lavoro ridotto

In caso di disoccupazione, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di disoccupazione.

In caso di lavoro ridotto, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di lavoro ridotto.

A quanto ammontano i contributi IPG e chi li paga?

L’obbligo di pagare i contributi IPG si basa sulle direttive relative all’obbligo di pagare i contributi AVS. Tutti coloro che devono pagare i contributi AVS devono contribuire anche all’IPG. Si tratta sia di tutte le persone con un’attività lucrativa, ovvero un impiego o un’attività indipendente, sia di quelle senza attività lucrativa.

I contributi all’indennità di perdita di guadagno (IPG) vengono pagati all’AVS e all’AI insieme agli altri contributi alle assicurazioni sociali. L’importo dipende dal reddito soggetto all’AVS.

Persone impiegate

Alle persone impiegate viene detratto lo 0,25 per cento del salario. Da parte loro, le datrici e i datori di lavoro contribuiscono a loro volta con lo 0,25 per cento e versano i contributi per l’IPG insieme a quelli per l’AVS e l’AI direttamente alla cassa di compensazione AVS.

Persone indipendenti

Le persone con un’attività indipendente pagano alla cassa di compensazione AVS lo 0,5 per cento del reddito netto derivante da tale attività. È determinante il reddito netto secondo la decisione di tassazione dell’autorità fiscale. Il conteggio dei contributi IPG avviene insieme a quello degli altri contributi per l’AVS e l’AI.

Persone senza attività lucrativa

Anche le persone senza attività lucrativa devono pagare i contributi IPG. Questi dipendono tra l’altro dalla sostanza e variano tra CHF 24 e CHF 1200 all’anno.

Basi legali

Fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG): l’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo).

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari