Indennità di maternità (IMat) e indennità per l’altro genitore (IAG)

Cosa sono l’indennità di maternità (IMat) e l’indennità per l’altro genitore (IAG)?

L’indennità di maternità (IMat) e l’indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”) garantiscono ai genitori con un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) un parziale reddito sostitutivo dopo la nascita di un figlio o una figlia.

L’importo dell’indennità giornaliera è lo stesso per entrambi i genitori, tuttavia la durata della riscossione e l’importo totale dell’indennità sono diversi per la madre e per l’altro genitore. La madre ha diritto a indennità giornaliere per 98 giorni di congedo, l’altro genitore a indennità giornaliere per 14 giorni di congedo.

Chi può ricevere l’indennità di maternità o l’indennità per l’altro genitore?

In linea di principio, la madre e l’altro genitore che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a ricevere l’indennità di maternità, rispettivamente l’indennità per l’altro genitore.

Hanno diritto all’indennità per l’altro genitore il padre del bambino o della bambina oppure la moglie della madre, a condizione che siano riconosciuti come altro genitore dal diritto civile.

La ripresa dell’attività lucrativa dopo il congedo di maternità non è una condizione necessaria per percepire le indennità giornaliere.

Come si richiedono l’indennità di maternità e l’indennità per l’altro genitore?

Il diritto a percepire l’indennità deve essere annunciato alla cassa di compensazione AVS competente dal datore o dalla datrice di lavoro oppure direttamente dall’avente diritto.

Quanto dura l’indennità di maternità?

Durata dell’indennità di maternità

L’indennità di maternità inizia il giorno della nascita e dura 98 giorni, ovvero 14 settimane. La fruizione avviene in una sola volta, in altre parole non può essere suddivisa in più tappe su un periodo di tempo più lungo.

Quando termina il diritto all’indennità di maternità?

Il diritto all’indennità di maternità si estingue:

  • dopo 98 giorni di riscossione;
  • immediatamente in caso di ripresa dell’attività lucrativa, anche in caso di attività a tempo parziale o indipendente;
  • immediatamente in caso di decesso della madre.

A quanto ammonta l’indennità di maternità?

Come indennità di maternità viene versato l’80 per cento del reddito da lavoro medio, per un massimo di CHF 220 al giorno. L’importo è versato al massimo per 98 giorni; l’importo totale ammonta al massimo a CHF 21 560.

Quanto dura l’indennità per l’altro genitore?

Durata dell’indennità per l’altro genitore

L’indennità per l’altro genitore inizia il giorno della nascita e dura 14 giorni, ovvero 2 settimane.

Quando si estingue il diritto all’indennità per l’altro genitore?

Il diritto all’indennità per l’altro genitore si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di 6 mesi dalla nascita.

A quanto ammonta l’indennità per l’altro genitore?

Come indennità per l’altro genitore viene versato l’80 per cento del reddito da lavoro medio, per un massimo di CHF 220 al giorno. Tale importo è versato al massimo per 14 giorni; l’importo totale ammonta al massimo a CHF 3080.

Chi paga i contributi e a quanto ammontano?

Per l’indennità di maternità e per l’indennità per l’altro genitore non vengono riscossi separatamente appositi contributi. Questi sono già inclusi nei contributi per le indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità di maternità e l’indennità per l’altro genitore fanno parte delle indennità di perdita di guadagno.

Basi legali

L’indennità di maternità (IMat), l’indennità per l’altro genitore (IAG, in precedenza “indennità di paternità”), l’indennità di assistenza (IAss) e l’indennità di adozione (IAdo) fanno parte dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGALink

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno LIPG

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno OIPG

Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari