Prestazioni transitorie per le disoccupate e i disoccupati anziani (PT)
Le prestazioni transitorie sono un sostegno finanziario per le persone disoccupate ultrasessantenni di condizioni economiche modeste che hanno esaurito il diritto all’indennità. Il sostegno è concesso fino al pensionamento, a condizione che non sia possibile conseguire un reddito sufficiente alla sopravvivenza per finanziare la propria sussistenza generale, i costi di alloggio e i premi della cassa malati.
Le prestazioni transitorie non sono un’assicurazione, ma un sostegno statale calcolato individualmente. Di conseguenza non vengono riscossi dei premi.
Esaurire il diritto all’indennità significa che una persona in età lavorativa che ha percepito l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e che ne avrebbe ancora bisogno non ha più il diritto di riceverla perché ha già percepito il numero massimo di indennità giornaliere o perché non soddisfa più le condizioni per la riscossione.
Per poter far valere il diritto alle prestazioni transitorie, una persona deve essersi iscritta all’Ufficio regionale di collocamento (URC), deve essere stata assicurata all’AVS per un lungo periodo di tempo e deve aver conseguito un reddito minimo.
Una persona avente diritto deve essere stata assicurata all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno 5 dopo il compimento del 50° anno di età. I contributi versati alle assicurazioni sociali negli Stati membri dell’Unione europea o dell’AELS non sono considerati nel calcolo del periodo di contribuzione all’AVS.
Durante il periodo di contribuzione all’AVS della durata di 20 anni, ogni anno deve essere stato raggiunto un determinato reddito minimo. Questo equivale alla soglia d’entrata della cassa pensioni obbligatoria, ovvero al cosiddetto regime obbligatorio LPP, che corrisponde a tre quarti della rispettiva rendita AVS annuale massima.
Nel 2024 e nel 2023, la soglia di reddito era di CHF 22 050 all’anno; su dodici mesi, ciò corrisponde a un salario mensile medio di circa CHF 1838. Negli anni precedenti la soglia di reddito era più bassa. Circa vent’anni fa, nel 2003, era di CHF 18 890, il che equivale a un salario mensile di circa CHF 1574.
Sono considerati sia i redditi da attività dipendente (impiegate e impiegati salariati), sia i redditi da attività indipendente.
Sono conteggiati anche i redditi sostitutivi derivanti da indennità giornaliere delle assicurazioni sociali: assicurazione invalidità (AI), assicurazione contro la disoccupazione (AD), indennità di perdita di guadagno (IPG), indennità di maternità (IMat), indennità per l’altro genitore (IAG), indennità di assistenza (IAss), indennità di adozione (IAdo) nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali.
Per poter ricevere le prestazioni transitorie per le disoccupate e i disoccupati anziani, la sostanza netta massima deve essere inferiore a CHF 50 000.
Se la persona avente diritto è sposata, la sostanza della coppia sposata deve essere inferiore a CHF 100 000.
Per ogni figlia o figlio che vive nella stessa economia domestica si aggiungono ulteriori CHF 25 000.
Rientrano nella sostanza netta anche determinati riscatti nella cassa pensioni (LPP) nonché gli averi di previdenza della cassa pensioni, nel caso in cui siano superiori a circa CHF 500 000.
Una persona avente diritto deve avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.
Eccezione per le ex lavoratrici e gli ex lavoratori frontalieri: l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), che disciplina la gestione delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e i Paesi membri dell’UE e dell’AELS, stabilisce che le prestazioni transitorie per le persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS vanno pagate anche all’estero se una persona che ha lavorato in Svizzera ha preso domicilio in un Paese UE/AELS.
Non ricevono prestazioni transitorie le persone:
- che hanno esaurito il diritto all’indennità prima del 60° compleanno;
- che hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità (AI), siano esse di nazionalità svizzera o di un Paese UE/AELS;
- che hanno anticipato la riscossione della rendita AVS o potrebbero anticiparla;
- il cui coniuge percepisce una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità (AI), siano esse di nazionalità svizzera o di un Paese UE/AELS.
Se è evidente che durante la pensione la rendita AVS non basterà e che sussisterà il diritto alle prestazioni complementari, il diritto alle prestazioni transitorie termina alla prima data possibile in cui si potrebbe riscuotere la rendita AVS (pensionamento anticipato fino a due anni prima dell’età di riferimento).
Le prestazioni transitorie forniscono prestazioni in natura e in denaro.
Rientra nelle prestazioni in natura il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
Rientra nelle prestazioni in denaro la cosiddetta prestazione transitoria, che viene pagata se i redditi computabili di una persona non sono sufficienti per coprire le sue spese riconosciute.
Per calcolare l’importo delle prestazioni transitorie si considera se la persona in questione è sola o sposata e se nella stessa economia domestica vivono figlie o figli.
Si confrontano tra loro i redditi e le spese. Se le spese superano i redditi, sussiste il diritto a una prestazione transitoria. Non tutte le spese vengono riconosciute.
È computata come reddito una determinata parte di tutti i redditi. Anche se qualcuno rinuncia a un reddito o regala denaro o elementi patrimoniali, ciò è comunque considerato rilevante per la determinazione del reddito (vedi regolamentazione secondo le prestazioni complementari PC).
Sono riconosciuti come spese i costi per il fabbisogno generale vitale fino a un determinato importo. Oltre al fabbisogno vitale generale, si tiene conto di altre spese: i costi di alloggio, il premio per l’assicurazione malattie obbligatoria, gli alimenti, i contributi alle assicurazioni sociali ed eventuali contributi per la continuazione volontaria della cassa pensioni (LPP).
Quando è verosimile che il diritto a percepire l’indennità giornaliera di disoccupazione sta per esaurirsi e che in seguito non si troverà un posto di lavoro o una fonte di reddito, è consigliabile presentare tempestivamente domanda per ottenere le prestazioni transitorie, ovvero da tre a quattro mesi prima. In questo modo resterà ancora tempo per trasmettere gli eventuali documenti richiesti. Infatti il diritto a ricevere le prestazioni transitorie inizia solo quando le autorità dispongono di tutta la documentazione richiesta, senza lacune.