Previdenza professionale, secondo pilastro, cassa pensioni

Cosa è una cassa pensioni (LPP)?

La previdenza professionale (LPP), chiamata anche secondo pilastro o cassa pensioni, completa il primo pilastro dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell’assicurazione per l’invalidità (AI).

Il secondo pilastro (LPP) copre due ambiti essenziali: durante la vita professionale è un’assicurazione di rischio in caso d’invalidità o decesso. Nel periodo dopo il pensionamento offre una rendita di vecchiaia.

Il secondo pilastro (LPP) è importante perché nella vecchiaia una rendita AVS da sola è quasi insufficiente al sostentamento. Mentre il primo pilastro mira ad assicurare il minimo esistenziale, il secondo pilastro (LPP) completa la rendita AVS e AI al fine di coprire non soltanto il minimo esistenziale, ma a mantenere il tenore di vita abituale.

A differenza del primo pilastro, il secondo pilastro (LPP) non è a disposizione dell’intera popolazione, ma soltanto delle persone con un’attività lucrativa. È obbligatorio soltanto per le persone impiegate con un salario minimo annuo di CHF 22 050 per datrice o datore di lavoro. Inoltre, il risparmio per la vecchiaia presso la cassa pensioni (LPP) è possibile soltanto a partire dall’età di 25 anni.

Le persone impiegate sono assicurate a partire da un salario annuo di CHF 22 050

Le persone impiegate sono assicurate obbligatoriamente a partire da un salario annuo di CHF 22 050 (soglia d’entrata) per impiego; al di sotto di tale importo soltanto su base volontaria. Le persone con un’attività indipendente e quelle con frequenti cambiamenti di datrice o datore di lavoro (libere professioniste) possono assicurarsi volontariamente attraverso la loro associazione professionale.

I requisiti per persone indipendenti e libere professioniste sono complessi

Poiché l’assicurazione presso la cassa pensioni (LPP) è obbligatoria soltanto per le persone impiegate che raggiungono un reddito minimo annuo di CHF 22 050 per datrice o datore di lavoro, la situazione per le persone con un’attività indipendente e quelle con diversi rapporti d’impiego non è soddisfacente. Queste devono occuparsi personalmente della copertura assicurativa. Per il settore della cultura esistono offerte speciali a tal fine (vedi rete Previdenza Cultura).

Molte persone indipendenti, invece che sul secondo pilastro (LPP), puntano sul risparmio individuale per la vecchiaia nel pilastro 3a. Questo non è tuttavia un’assicurazione e inoltre non paga una rendita.

Cosa è un’assicurazione di rischio?

L’assicurazione di rischio della cassa pensioni (LPP) completa i rischi di invalidità e decesso assicurati nell’AVS a partire dall’età di 18 anni. In caso di invalidità viene pagata una rendita, in caso di decesso le persone superstiti (vedove, vedovi, orfane o orfani) ricevono una rendita. Per la copertura dei rischi viene riscosso un cosiddetto premio di rischio, che ammonta al 2 - 4 per cento del guadagno assicurato.

Cosa è il risparmio per la vecchiaia?

Il risparmio per la vecchiaia della cassa pensioni (LPP) completa la rendita di vecchiaia dell’AVS: si risparmia denaro che al momento del pensionamento viene trasformato in una rendita oppure viene versato sotto forma di capitale. Al fine di costituire il capitale di vecchiaia, a partire dall’età di 25 anni viene riscosso un cosiddetto contributo di risparmio. Per le persone assicurate obbligatoriamente ammonta, scalato in base all’età, almeno al 7 - 18 per cento del salario. Per le persone assicurate volontariamente l’importo dipende dal modello assicurativo scelto. Può ammontare fino al 20 per cento del guadagno assicurato.

Cosa viene definito come regime LPP obbligatorio e sovraobbligatorio?

I salari che devono essere assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni rientrano nella regime LPP obbligatorio. Le prestazioni minime che devono essere pagate dalla cassa pensioni (LPP) al verificarsi di un evento assicurativo o nella vecchiaia sono regolamentate nel dettaglio. Perciò in questo caso la legge parla di regime LPP obbligatorio. È ad esempio prescritta esattamente la percentuale applicata per convertire l’avere di vecchiaia risparmiato in una rendita, la cosiddetta aliquota di conversione.

I redditi da lavoro che non devono essere assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP) possono comunque essere assicurati volontariamente: ad esempio i redditi annui che non raggiungono la soglia minima annua di CHF 22 050 oppure i redditi da lavoro delle persone indipendenti. Poiché le prestazioni in caso di evento assicurativo o nella vecchiaia non corrispondono al regime obbligatorio, vengono definite prestazioni sovraobbligatorie. Nel regime sovraobbligatorio, le casse pensioni possono dunque stabilire liberamente la percentuale che viene applicata per trasformare l’avere di vecchiaia risparmiato in una rendita.

Esse possono offrire anche prestazioni migliori rispetto a quelle prescritte per legge. Poiché in questo caso non si tratta di contributi e prestazioni obbligatorie, si parla di regime sovraobbligatorio. Sono dunque condizioni assicurative che vanno oltre il regime obbligatorio.

Cosa è il certificato di previdenza?

Le persone assicurate ricevono una volta l’anno il certificato di previdenza, che riporta i pagamenti dei contributi, il salario assicurato e l’avere di vecchiaia previsto.

Chi è assicurato obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP)?

A quali condizioni le persone impiegate sono assicurate obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP)?

È assicurato obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP) chi soddisfa le quattro condizioni seguenti.

  • 1. Il rapporto di lavoro esiste da oltre tre mesi.
  • 2. Il salario annuo soggetto all’AVS ammonta ad almeno CHF 22 050 per datrice o datore di lavoro.
  • 3. Per l’assicurazione dei rischi di invalidità e decesso è necessario aver raggiunto l’età minima di 18 anni (più precisamente il 1º gennaio dell’anno civile dopo il 17º compleanno); per il risparmio di vecchiaia è necessario aver raggiunto l’età minima di 25 anni (più precisamente il 1º gennaio dell’anno civile dopo il 24º compleanno).
  • 4. La persona impiegata è soggetta all’obbligo contributivo nell’AVS. Ciò vale fondamentalmente per tutte le persone che abitano e lavorano in Svizzera. Per informazioni più dettagliate sull’obbligo AVS, vedi sotto AVS [link].

Ogni rapporto di lavoro viene considerato separatamente

Per ogni rapporto di lavoro viene verificato separatamente se è necessario fornire contributi alla cassa pensioni (LPP) o meno. A causa di redditi da lavoro bassi o provenienti da più datrici o datori di lavoro diversi, è possibile che non esista alcuna copertura obbligatoria presso la cassa pensioni (LPP), nonostante il reddito minimo prescritto, che porterebbe alla copertura assicurativa, venga in totale raggiunto. Per ovviare a questa circostanza è possibile assicurarsi volontariamente.

Quando sono assicurate obbligatoriamente presso la cassa pensioni (LPP) le persone disoccupate?

Le persone annunciate presso la cassa di disoccupazione e riconosciute ufficialmente come disoccupate, che percepiscono un’indennità di disoccupazione, dopo eventuali periodi d’attesa sono assicurate obbligatoriamente presso la Fondazione istituto collettore LPP per i rischi di invalidità e decesso, se il loro salario giornaliero ammonta ad almeno a CHF 84.70. I salari inferiori a questo importo non sono assicurati. Inoltre, il risparmio per la vecchiaia non viene assicurato, può però essere continuato su base volontaria.

Chi può assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni (LPP)?

Possono assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni (LPP) le persone impiegate che non raggiungono la soglia d’entrata di CHF 22 050 per anno e datrice o datore di lavoro oppure che hanno un rapporto di lavoro di tre mesi o più breve, nonché le persone con un’attività indipendente.

Nella pratica si tratta in particolare di persone con vari impieghi e redditi da lavoro bassi, persone impiegate per un’attività accessoria che versano contributi al secondo pilastro (LPP) nell’attività principale e persone impiegate senza datrice o datore di lavoro soggetti all’obbligo contributivo (ad esempio persone che lavorano all’estero per un’azienda con sede in Svizzera).

Persone con un’attività indipendente

Le persone con un’attività lucrativa indipendente possono assicurarsi volontariamente, nella misura in cui sono annunciate e registrate ufficialmente come indipendenti presso la cassa di compensazione AVS. Esistono diverse possibilità:

  • attraverso un’associazione professionale, nella misura in cui vi appartengono e l’associazione professionale offre una soluzione per la previdenza;
  • presso la cassa pensioni (LPP) delle persone che impiegano, se impiegano personale e devono assicurarlo presso una cassa pensioni;
  • presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Persone impiegate con redditi bassi e vari impieghi o lavori temporanei

Nel settore della cultura, molte persone con un’attività lucrativa hanno vari impieghi, spesso con grado di occupazione ridotto. Sono però assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP) soltanto i salari che annualmente raggiungono almeno CHF 22 050. Se nessuno dei salari raggiunge il minimo annuo di CHF 22 050 o l’impiego non dura oltre i tre mesi, non sussiste nessuna assicurazione obbligatoria presso una cassa pensioni (LPP).

Anche queste persone possono aderire volontariamente a una cassa pensioni (LPP):

  • attraverso un’associazione professionale, nella misura in cui vi appartengono e l’associazione professionale offre una soluzione per la previdenza;
  • attraverso una delle casse pensioni della rete Previdenza Cultura;
  • presso la Fondazione istituto collettore LPP, nella misura in cui i loro redditi annui da diversi impieghi superano in totale i CHF 22 050 annui.

Continuare a lavorare oltre l’età di pensionamento

Se una persona dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (età di pensionamento) continua ad esercitare un’attività lucrativa, può richiedere che le prestazioni per la vecchiaia, ovvero il versamento della rendita di vecchiaia o dell’avere di vecchiaia, vengano rinviate.

I rinvii portano a una rendita di vecchiaia più elevata. Questi sono ammessi al massimo fino a un’età di 70 anni. A seconda del regolamento della cassa pensioni (LPP), è possibile versare contributi supplementari (vedi riscatto nella cassa pensioni), il che incrementa ulteriormente l’avere di vecchiaia e con esso la futura rendita di vecchiaia.

Le persone assicurate che vanno in pensionamento parziale a partire da un età di 58 anni, e che non riducono il loro grado di occupazione di oltre la metà prima di raggiungere l’età di riferimento (età di pensionamento), possono continuare ad assicurare il loro guadagno intero, percepito fino a quel momento, a spese proprie. Questo significa che pagano da sole i contributi per le parti di salario che vengono a mancare, le datrici e i datori di lavoro non devono parteciparvi.

Quando inizia e quando termina l’obbligo di contribuzione?

Inizio dell’obbligo di contribuzione

Per le persone assicurate obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP), l’obbligo di contribuzione inizia a 18 anni (più precisamente dal 1º gennaio dopo il 17º compleanno). Prima vanno pagati soltanto i contributi per l’assicurazione di rischio, a partire dall’età di 25 anni (più precisamente dal 1º gennaio gennaio dopo il 24º compleanno) sono dovuti anche i contributi per il risparmio di vecchiaia.

Le persone assicurate volontariamente possono versare i propri contributi alle stesse condizioni.

Fine dell’obbligo di contribuzione

L’obbligo di contribuzione termina:

  • quando il rapporto di lavoro viene sciolto; nella misura in cui dopo la fine del rapporto di lavoro non ne venga iniziato immediatamente uno nuovo, la copertura assicurativa per l’assicurazione di rischio (invalidità e decesso) resta in vigore ancora durante un mese, secondo il cosiddetto prolungamento della copertura;
  • quando il reddito minimo annuo per un rapporto di impiego è inferiore a CHF 22 050;
  • quando la persona assicurata raggiunge l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento, come per l’AVS); le casse pensioni sono libere di stabilire un’altra età di riferimento, questa non può tuttavia essere inferiore a 58 anni; se l’attività lucrativa continua, su base volontaria sono ammessi contributi fino a un’età di 70 anni;
  • se la persona assicurata perde il suo diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione;
  • se la persona assicurata muore.

Chi paga i contributi e a quanto ammontano?

Contributi per persone impiegate assicurate obbligatoriamente

Per le persone impiegate assicurate obbligatoriamente, la datrice o il datore di lavoro si assume la metà dei contributi, l’altra metà viene dedotta dal salario. La datrice o il datore di lavoro trasferisce entrambi gli importi alla cassa pensioni (LPP). L’entità dei contributi dipende dall’età ed è stabilita nel regolamento della rispettiva cassa pensioni (LPP), ma i tassi minimi sono stabiliti per legge. Nel singolo caso, la datrice o il datore di lavoro può fornire volontariamente un contributo superiore.

Contributi per persone indipendenti

Le persone con un’attività lucrativa indipendente si assumono personalmente la totalità dei contributi. Poiché possono assicurarsi soltanto su base volontaria, non rientrano nel regime obbligatorio. Di conseguenza non sono assicurate alle stesse condizioni come le persone impiegate assicurate obbligatoriamente. I contributi possono risultare superiori oppure inferiori rispetto alle persone assicurate obbligatoriamente.

Le persone indipendenti pagano i loro contributi secondo un piano di previdenza concordato con la cassa pensioni (LPP). Questo stabilisce l’entità dei contributi e le prestazioni che la cassa pensioni eroga al verificarsi di un evento assicurativo.

Contributi per persone disoccupate

Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliere o indennità dalla cassa di disoccupazione e il cui salario giornaliero è superiore a CHF 84.70.

Dall’indennità giornaliera superiore a CHF 84.70 viene dedotto lo 0,125 per cento quale contributo alla cassa pensioni (LPP). Da parte sua anche l’assicurazione contro la disoccupazione contribuisce con lo 0,125 per cento e trasferisce entrambi gli importi, dunque lo 0,25 per cento, all’istituto collettore.

I contributi coprono soltanto l’assicurazione di rischio in caso di invalidità o decesso. Per il risparmio di vecchiaia non sono dovuti i contributi obbligatori, poiché il risparmio di vecchiaia non è assicurato in caso di disoccupazione. Questo può tuttavia essere continuato su base volontaria.

La differenziazione tra disoccupazione totale e parziale non è rilevante. È determinante unicamente se il salario giornaliero è superiore a CHF 84.70. Sono dunque assicurate anche le persone parzialmente disoccupate, nella misura in cui viene raggiunto il salario giornaliero richiesto.

Quali parti di salario sono assicurate presso la cassa pensioni (LPP)?

Esiste una soglia d’entrata

Soltanto i redditi annui al di sopra di una determinata soglia d’entrata sono assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP). È altresì stabilito il massimo del salario assicurato.

Minimo LPP (soglia d’entrata)

La soglia d’entrata, il cosiddetto minimo LPP, ammonta a un salario annuo di CHF 22 050 per datrice o datore di lavoro. Corrisponde a tre quarti della rendita AVS massima per anno o a un salario mensile di CHF 1838.

Ogni reddito da lavoro viene considerato separatamente. È quindi possibile che una persona con due lavori raggiunga la soglia d’entrata con un impiego, e il rispettivo reddito sia assicurato presso la cassa pensioni (LPP), mentre il reddito annuo per l’altro impiego è al di sotto della soglia, e dunque non è assicurato presso la cassa pensioni. Ciò porta a lacune assicurative.

Possono essere assicurati volontariamente anche redditi da lavoro inferiori al minimo LPP. Questo è importante per le professioni culturali.

Per le soluzioni vedi rete Previdenza Cultura.

Massimo LPP

Il salario annuo massimo da assicurare obbligatoriamente ai sensi della LPP ammonta a CHF 88 200 per datrice o datore di lavoro. Corrisponde a tre volte la rendita AVS massima per anno o a un salario mensile di CHF 7350. Ogni parte di salario al di sopra di questo limite non è assicurata obbligatoriamente. Può tuttavia essere assicurata nel regime sovraobbligatorio.

Salario coordinato e deduzione di coordinamento

È assicurato obbligatoriamente soltanto il cosiddetto salario coordinato. Coordinato significa che le prestazioni del primo pilastro (AVS, AI) e del secondo pilastro (LPP, cassa pensioni) sono coordinate. Per questo il reddito da lavoro determinante, che deve essere assicurato nella previdenza professionale (LPP), viene definito salario coordinato.

Il salario coordinato equivale dunque al salario assicurato. È la parte del reddito da lavoro che funge quale base per la determinazione dei contributi alla cassa pensioni (LPP). La parte di reddito che è già assicurata attraverso l’AVS non viene assicurata un’altra volta presso la cassa pensioni (LPP) e perciò non viene considerata nel calcolo dei contributi alla cassa pensioni. Questa parte di reddito, che non viene considerata, si chiama deduzione di coordinamento. La deduzione di coordinamento ammonta a CHF 25 725 e viene stabilita annualmente (7/8 della rendita AVS massima per anno).

Persone con più impieghi: evitare una doppia deduzione di coordinamento

Poiché ogni rapporto di lavoro viene considerato separatamente e ad ogni reddito da lavoro viene applicata separatamente la deduzione di coordinamento, il reddito assicurato di una persona con più impieghi è inferiore rispetto a se, con lo stesso guadagno, avesse un solo impiego.

Esempio Calcolo del salario assicurato presso la cassa pensioni (LPP) con due impieghi a tempo parziale

Impiego al 50% presso la casa da ballo
Guadagno annuo40 000
Deduzione di coordinamento 100%– 25 725
Salario assicurato14 275
Impiego al 50% presso il teatro
Guadagno annuo40 000
Deduzione di coordinamento 100%– 25 725
Salario assicurato14 275
Spiegazione del problema

La persona assicurata guadagna con ognuno dei due impieghi CHF 40 000 annui, in totale CHF 80 000. Poiché gli impieghi vengono considerati separatamente, la deduzione di coordinamento viene dedotta da entrambi i salari annui e i contributi per la cassa pensioni (LPP) vengono riscossi sui rispettivi due salari assicurati.

Questo significa che il salario assicurato delle persone con più impieghi è nettamente inferiore rispetto a quello delle persone impiegate che percepiscono lo stesso reddito da lavoro ma hanno soltanto un datore o una datrice di lavoro.

In cifre: il guadagno assicurato derivante dall’impiego presso la casa di ballo e quello presso il teatro ammonta in totale a CHF 28 550 (due volte CHF 14 275). Per questo ammonta soltanto a circa la metà rispetto a se la persona avesse un solo lavoro al 100 per cento. Infatti, con un guadagno di CHF 80 000 derivante da un solo impiego, avrebbe un reddito assicurato di CHF 54 275 (vedi esempio sopra).

Soluzione: richiedere una deduzione di coordinamento inferiore

Nella misura in cui ciò è ammesso dal regolamento della cassa pensioni (LPP, possibile nel regime sovraobbligatorio), nel caso di impiego a tempo parziale dovrebbe essere applicata una deduzione di coordinamento inferiore. La deduzione di coordinamento inferiore dovrebbe essere calcolata secondo il grado di occupazione.

Impiego al 50 per cento
Guadagno annuo40 000
Deduzione di coordinamento 50%– 12 863
Salario assicurato27 137

Se per i due impieghi viene concessa la deduzione di coordinamento inferiore secondo il grado di occupazione, non ne deriva alcuno svantaggio per la persona assicurata. Il salario assicurato sarebbe due volte CHF 27 137, dunque CHF 54 275, ovvero uguale a quello della persona che ha un solo impiego con un grado di occupazione del 100 per cento.

A quanto ammontano gli accrediti di vecchiaia

Per le persone impiegate assicurate obbligatoriamente presso una cassa pensioni (LPP), i tassi di contribuzione alla cassa pensioni aumentano in base all’età. Sono scaglionati per età e si situano tra il 7 e il 18 per cento del salario assicurato (salario coordinato).

Poiché le casse pensioni di regola non assicurano soltanto la parte di salario obbligatoria, ma anche le parti di salario che rientrano nel regime sovraobbligatorio, possono anche scegliere tassi differenti, nella misura in cui i tassi minimi per la parte obbligatoria vengono rispettati.

Per le persone che non sono assicurate obbligatoriamente, il tasso di contribuzione dipende dal modello assicurativo scelto, che una cassa pensioni (LPP) offre in base al proprio regolamento.

I tassi di contribuzione legali nel regime obbligatorio sono scaglionati per età

EtàAccredito di vecchiaia in percentuale del salario coordinato (salario assicurato)
Inferiore a 25 anniNessun accredito di vecchiaia
Da 25 a 34 anni7%
Da 35 a 44 anni10%
Da 45 a 54 anni15%
Da 55 anni al pensionamento18%

Sull’avere di vecchiaia si applicano interessi

Sull’intero avere di vecchiaia depositato presso la cassa pensioni (LPP) si applicano degli interessi. Ciò significa che l’avere di vecchiaia non aumenta soltanto grazie ai contributi pagati, ma anche attraverso l’interesse e l’interesse composto.

Per la parte obbligatoria della cassa pensioni (LPP) il Consiglio federale stabilisce il tasso di interesse minimo ogni anno. Dagli anni 1980 al 2023 il tasso d’interesse è sceso continuamente dal 4 per cento all’1 per cento. Nel 2024 per la prima volta è di nuovo leggermente aumentato arrivando all’1,25 per cento.

Per la parte del regime sovraobbligatorio della cassa pensioni (LPP) non esistono prescrizioni in merito al tasso d’interesse che deve essere applicato all’avere di vecchiaia. Per le persone indipendenti e quelle impiegate a tempo parziale che si assicurano volontariamente presso una cassa pensioni (LPP), questo significa che il tasso d’interesse può essere superiore o inferiore rispetto al minimo legale, a seconda del modello assicurativo scelto e del regolamento della cassa pensioni.

Quali prestazioni fornisce la cassa pensioni (LPP)?

Osservazione: di seguito vengono descritte a grandi linee le prestazioni minime LPP previste per legge. Le casse pensioni possono prevedere nei loro regolamenti prestazioni nettamente migliori. Dalle esposizioni seguenti non può essere dedotto alcun diritto legale, sono determinanti unicamente le leggi applicabili e i regolamenti delle casse pensioni.

Quando può essere prelevato l’avere della cassa pensioni (LPP)?

Fondamentalmente, l’avere di vecchiaia che una persona ha risparmiato presso la cassa pensioni (LPP) è vincolato. Ciò significa che non è possibile disporre liberamente di questo avere. Può essere riscosso solo con il pensionamento sotto forma di rendita o di capitale. Esistono tuttavia alcune eccezioni che consentono una riscossione anticipata dell’intero avere o di una parte di esso: in caso di acquisto di una proprietà di abitazioni ad uso abitativo personale, di emigrazione o per avviare un’attività lucrativa indipendente. Il denaro prelevato è soggetto al pagamento di imposte.

Quando è sensato un riscatto nella cassa pensioni (LPP)?

Colmare le lacune contributive e incrementare la rendita

L’avere di vecchiaia presso la cassa pensioni (LPP) può essere incrementato attraverso un riscatto. A tal fine la persona assicurata trasferisce volontariamente alla cassa pensioni (LPP) un importo in denaro che viene aggiunto al capitale di vecchiaia esistente risparmiato fino a quel momento.

Ciò è interessante sotto due punti di vista: da un lato viene incrementata la futura rendita e dall’altro è possibile risparmiare imposte. I riscatti nella cassa pensioni (LPP) sono infatti deducibili dalle imposte sul reddito. Inoltre, l’avere di vecchiaia risparmiato presso la cassa pensioni (LPP) non sottostà all’imposta sulla sostanza.

I riscatti sono possibili quando negli anni precedenti si sono create lacune previdenziali o nel caso di aumenti salariali, per esempio a seguito dell’aumento del grado di occupazione. In modo semplificato, i riscatti sono possibili per incrementare l’avere risparmiato come se dall’inizio dell’attività professionale si fosse sempre guadagnato il salario attuale. L’entità del riscatto è dunque limitato al capitale di vecchiaia massimo che sarebbe stato possibile accumulare dall’inizio dell’attività professionale con il salario attuale (persone impiegate) o il reddito da lavoro attuale (indipendenti).

Compensare i redditi oscillanti e risparmiare imposte

Soprattutto le professioniste e i professionisti della cultura con redditi da lavoro oscillanti possono così non soltanto compensare i redditi più bassi degli anni precedenti, ma anche evitare di dover pagare delle imposte molto più elevate durante gli anni di reddito superiori alla media. Inoltre, i riscatti possono essere sensati quando i proventi da un progetto pluriennale vengono conseguiti nel corso di un anno civile.

Come si possono risparmiare imposte con il secondo pilastro (LPP)?

Il secondo pilastro (LPP) beneficia di agevolazioni fiscali. Questo significa che i pagamenti in una cassa pensioni (LPP), sia i contributi che i riscatti, sono esenti dalle imposte sul reddito e nella dichiarazione delle imposte possono essere dedotti interamente dal reddito.

Anche l’avere di vecchiaia, ovvero i risparmi presso la cassa pensioni o su un conto di libero passaggio, rispettivamente una polizza di libero passaggio, non viene attribuito alla sostanza e di conseguenza è esente dall’imposta sulla sostanza.

Inoltre, l’interesse che viene accreditato all’avere nel secondo pilastro (LPP) è esente dall’imposta preventiva e dall’imposta sulla sostanza.

Come sono organizzate le casse pensioni ?

In Svizzera esistono circa 1300 casse pensioni riconosciute. La maggior parte di esse sono istituti di previdenza privati quali fondazioni e cooperative di diritto privato. Una cassa pensioni su venti è un istituto di diritto pubblico.

Le casse pensioni gestiscono patrimoni di entità molto elevata, la somma di bilancio di tutte le casse pensioni ammonta a 1100 miliardi di franchi.

Disposizioni minime

Per le casse pensioni la legge prevede disposizioni minime che devono essere rispettate. Le disposizioni minime dei regolamenti delle casse pensioni possono essere migliori a beneficio delle persone assicurate. Quasi tutte le casse pensioni, accanto a quelle richieste dalla legge, offrono anche altre prestazioni. Queste variano a seconda della cassa pensioni.

Diritto di partecipazione all’amministrazione

L’organo supremo di una cassa pensioni deve essere composto per la metà da persone rappresentanti delle datrici e dei datori di lavoro e per l’altra, da persone impiegate (assicurate). In questo modo sia le datrici o i datori di lavoro che le persone impiegate hanno diritto di partecipazione all’amministrazione della cassa pensioni.

Scelta della cassa pensioni

Le persone impiegate assicurate obbligatoriamente non possono scegliere liberamente la cassa pensioni. In merito all’affiliazione alla cassa pensioni decide unicamente la datrice o il datore di lavoro. Le persone assicurate volontariamente, ovvero le persone indipendenti e quelle impiegate con un reddito da lavoro di poco conto, possono scegliere loro stesse a quale cassa pensioni affiliarsi.

Cosa sono gli averi non rivendicati

Soprattutto nel caso di lavori a tempo parziale e frequenti cambiamenti d’impiego può avvenire che gli averi di vecchiaia presso la cassa pensioni vengano dimenticati. Questo pericolo sussiste principalmente nel caso di più impieghi, impieghi a breve termine e disoccupazione.

Se i rispettivi averi di vecchiaia non vengono rivendicati e la cassa pensioni non ha più contatto con le persone una volta assicurate presso di essa, o non riesce a trovarle, il denaro viene trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP.

Trovare gli averi persi: avviare una richiesta di ricerca

Ogni anno le autorità svizzere lanciano un appello richiamando l’attenzione sugli averi di vecchiaia dimenticati. Chi presume di avere diritto a degli averi dimenticati può annunciarsi presso le autorità incaricandole di svolgere una ricerca degli averi.

Richiesta di ricerca

La Fondazione istituto collettore LPP: una cassa pensioni particolare

La fondazione privata “Fondazione istituto collettore LPP” è una cassa pensioni con compiti particolari: rappresenta una rete di sicurezza che su incarico della Confederazione colma le lacune nel sistema del secondo pilastro (LPP) affinché tutte le persone che hanno diritto a un secondo pilastro possano essere assicurate nella previdenza professionale (LPP).

La Fondazione istituto collettore LPP offre una copertura assicurativa volontaria per singole persone e datrici o datori di lavoro che non riescono ad affiliarsi a nessun’altra cassa pensioni. Nella sfera dei suoi compiti rientra anche l’affiliazione obbligatoria di aziende.

La Fondazione istituto collettore LPP gestisce le prestazioni di libero passaggio che non possono essere attribuite (averi non rivendicati, per i quali non è possibile trovare la persona assicurata). Oltre a questo, assicura le persone disoccupate ed eroga prestazioni se non è presente alcuna affiliazione a una cassa pensioni (LPP).

La Fondazione istituto collettore LPP fornisce unicamente le prestazioni minime legali e come unica cassa pensioni della Svizzera ammette senza eccezioni ogni datrice o datore di lavoro nonché ogni singola persona che desidera affiliarsi, nella misura in cui le premesse legali sono soddisfatte.

Fondazione istituto collettore LPP

Quali casse pensioni speciali esistono per le professioniste e i professionisti della cultura ?

Per le professioniste i professionisti della cultura non è così semplice farsi assicurare nel secondo pilastro (LPP). La previdenza professionale (LPP) si orienta prevalentemente alle persone impiegate con redditi regolari medio-alti.

Per questo motivo alcune casse pensioni specializzate offrono soluzioni su misura per i settori professionali nella cultura. In questo modo consente una previdenza di rischio e per la vecchiaia adeguata, complementare al primo pilastro dell’AVS e dell’AI.

Rete Previdenza Cultura

La rete Previdenza Cultura è un’unione di quattro casse pensioni che gestisce la previdenza professionale (LPP) per le professioniste e i professionisti della cultura di tutti i settori. Offre soluzioni individuali, accanto all’assicurazione obbligatoria anche quella volontaria per redditi da lavoro bassi (di poco conto) oppure oscillanti.

Ciò è utile nel caso di rapporti d’impiego brevi o diversi rapporti d’impiego nonché nel caso di attività indipendente. È possibile combinare i redditi da lavoro che possono essere assicurati volontariamente con quelli assicurati obbligatoriamente. Soprattutto nel caso di più impieghi è così possibile evitare lacune assicurative.

Le associazioni professionali si sono unite a una o più casse pensioni della rete Previdenza Cultura. Ciò consente ai loro membri di farsi assicurare nel secondo pilastro (LPP).

Le casse pensioni della rete Previdenza Cultura assicurano sia singole persone che aziende e persone indipendenti. In merito alle singole prestazioni informano i rispettivi istituti di previdenza o le associazioni professionali. Di seguito sono riassunti i principali concetti fondamentali.

Altre casse pensioni per professioniste e professionisti della cultura

Fondazione istituto collettore LPP

Cassa pensione freelance. – Fatta su misura per le esigenze delle persone indipendenti e freelance.

CoOpera fondazione collettiva PUK – Fondazione collettiva LPP – Cassa pensioni per aziende, artisti e liberi professionisti .