Tutte le imprese hanno in comune gli obblighi di contabilità. Devono tenere un registro delle entrate e delle uscite e conservare i giustificativi durante almeno 10 anni.
Forme di occupazione e forme d'impresa
Per la contabilità, le persone con un’attività indipendente (ditta individuale) e le associazioni, scelgono di regola la contabilità a partita semplice. Si tratta di un semplice conto del reddito.
Qui vengono elencate le entrate e le uscite per data, preferibilmente in un elenco Excel o in un software previsto a tal fine. Deducendo le uscite dalle entrate, a fine anno si ottiene il risultato. Se il risultato è positivo, si parla di un utile, se invece è negativo, si parla di una perdita.
In Svizzera i contributi per le assicurazioni sociali vengono riscossi sul reddito da attività lucrativa. Per le persone impiegate è il salario lordo, per il ricavato da attività lucrativa indipendente è l’utile conseguito annualmente dalle entrate che rimangono una volta dedotte le spese professionali.
Nel diritto delle assicurazioni sociali si distinguono l’attività lucrativa dipendente e quella indipendente. È determinante il punto di vista prettamente economico, ovvero come qualcuno guadagna il proprio denaro e se sono già stati conteggiati o meno i contributi per le assicurazione sociali.
Le associazioni che impiegano personale devono versare i contributi per le assicurazioni sociali sui salari pagati, come il resto delle datrici e dei datori di lavoro.
Un’associazione può impiegare membri del comitato o altri membri dell’associazione, affinché svolgano contro pagamento determinate mansioni per l’associazione, per esempio svolgere la contabilità, organizzare eventi dell’associazione, gestire la presenza online ecc.
I membri del comitato o altri membri dell’associazione contano come persone normalmente impiegate, per le quali l’associazione deve pagare i contributi per le assicurazioni sociali.
Per gli stipendi inferiori a CHF 2300 annui a persona non devono essere versati contributi all’AVS, AI e IPG. Si raccomanda tuttavia di annunciare e assicurare presso la cassa di compensazione AVS anche questi redditi cosiddetti “di poco conto”. Per determinati ambiti professionali nel settore della cultura non vale tuttavia alcuna franchigia dei contributi e vanno annunciati tutti i salari a partire dal primo franco. Vedi sotto particolarità AVS per professioniste e professionisti della cultura.
Per i salari a partire da CHF 20 050 annui le persone impiegate devono essere obbligatoriamente assicurate presso una cassa pensioni (LPP). Anche in questo caso si raccomanda di tutelare le persone impiegate con un reddito inferiore annunciandole a una cassa pensioni (LPP). Vedi sotto previdenza professionale.
Se si tratta di incarichi su base mandataria, l’associazione non deve assumersi i contributi per le assicurazioni sociali relativi a questi incarichi. Ciò è invece il caso se l’associazione attribuisce incarichi a ditte o a persone con un’attività indipendente.
Se gli incarichi vengono attribuiti a una persona con un’attività indipendente, è necessario assicurarsi che la persona incaricata di svolgere l’incarico sia riconosciuta come ditta individuale presso la cassa di compensazione AVS. Deve essere effettivamente annunciata come persona che esercita un’attività lucrativa indipendente e garantire che paghi lei stessa i contributi per le assicurazioni sociali. A tal fine l’associazione deve richiedere all’indipendente una conferma della cassa di compensazione AVS e conservarla nella contabilità come giustificativo.
In assenza di una conferma della cassa di compensazione AVS, i mandatari non sono considerati tali e devono essere trattati dall’associazione come impiegati per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali. Questo significa che l’associazione deve occuparsi del pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali. Se l’associazione omette il pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, ciò può comportare una procedura legale per lavoro nero.
Se l’associazione paga ai membri del comitato o ad altri membri dell’associazione dei gettoni di presenza personali, l’associazione deve pagare i rispettivi contributi per le assicurazioni sociali. Esiste una franchigia dei contributi di CHF 2300 annui per persona che non deve essere conteggiata. Per determinati ambiti professionali nel settore della cultura non vale tuttavia alcuna franchigia dei contributi. Vedi sotto particolarità AVS per professioniste e professionisti della cultura.
Se i gettoni di presenza sono rivolti a persone che sono impiegate presso l’associazione, questi vanno dichiarati come reddito insieme al resto del salario.
Alle associazioni si raccomanda di pagare in ogni caso i contributi per le assicurazioni sociali delle persone impiegate per garantire una tutela migliore, anche nel caso di compensazioni di poco conto inferiori a CHF 2300 annui. Da parte loro, le persone impiegate possono richiedere che sui gettoni di presenza vengano obbligatoriamente versati i contributi per le assicurazioni sociali.
Se chi è destinatario di gettoni di presenza è incaricato, questo è il caso se i membri del comitato sono eletti nel comitato quali rappresentanti per un’altra associazione o un’altra organizzazione, è anche possibile non versare direttamente i gettoni di presenza alle persone destinatarie, ma all’associazione o all’organizzazione per la quale hanno un seggio nel comitato. In questo caso l’associazione non deve conteggiare i contributi per le assicurazioni sociali dei rispettivi gettoni di presenza.
Le imprese sono assoggettate all’obbligo fiscale.
Per le persone con un’attività lucrativa indipendente (ditta individuale) il risultato (utile o perdita da attività lucrativa indipendente) viene sommato al reddito lavorativo restante e tassato come reddito complessivo.
Viene inoltre sommata la sostanza commerciale con quella privata e tassata di conseguenza.
Le società di persone in quanto tali non sono tassate, poiché non sono persone giuridiche in senso proprio. Per questo i membri di società di persone devono gestire le imposte come le persone con un’attività indipendente: ogni singola persona fisica annuncia il suo reddito e la sostanza, che ha conseguito attraverso la società di persone, nella sua personale dichiarazione delle imposte.
Le persone giuridiche, associazioni, Sagl, SA ecc., pagano le imposte sul loro utile e sulla loro sostanza (imposte sulle imprese).
Chi è titolare di persone giuridiche è da un lato responsabile affinché la propria azienda paghi le imposte sulle imprese. Dall’altro, è tenuto a dichiarare privatamente anche il proprio reddito e la sostanza personale, che riceve come salario o in un’altra forma dalla sua impresa.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta sulla cifra d’affari che viene riscossa quando un’impresa raggiunge una cifra d’affari annua di almeno CHF 100 000. Per cifra d’affari si intendono tutte le entrate prima della deduzione delle uscite.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sia da ditte individuali che da persone giuridiche quando raggiungono la soglia di cifra d’affari.