I contributi per determinate assicurazioni sociali continuano ad essere coperti durante la riscossione di indennità giornaliere di disoccupazione.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Copertura presso le assicurazioni sociali durante la riscossione di indennità giornaliere di disoccupazione
Le indennità giornaliere di disoccupazione sono assicurate attraverso l’indennità di perdita di guadagno. I rispettivi contributi vengono dedotti dall’indennità giornaliera di disoccupazione e trasferiti dalla cassa di disoccupazione alla cassa di compensazione AVS. Con l’indennità di perdita di guadagno (IPG) continuano anche le assicurazioni sociali assicurate con l’IPG: indennità di maternità, indennità dell’altro genitore, indennità di assistenza, indennità in caso di adozione ecc.
Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurazione svizzera contro gli infortuni (INSAI/SUVA) si assume la copertura assicurativa in caso di infortuni.
La copertura assicurativa termina 31 giorni dopo l’ultimo giorno di diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione. Tuttavia, la copertura assicurativa può essere prolungata fino a 6 mesi stipulando un’assicurazione convenzionale presso la SUVA. Per prolungare la copertura assicurativa, una volta scaduti i 31 giorni o per il periodo dopo lo scadere dell’assicurazione convenzionale, è necessario stipulare un’assicurazione contro gli infortuni presso una cassa malati.
In caso di disoccupazione, può avvenire che l’assicurazione contro la disoccupazione impieghi oltre 31 giorni per verificare il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione. Al fine di evitare una lacuna assicurativa, dovrebbe essere stipulata un’assicurazione convenzionale presso l’assicurazione contro gli infortuni dell’ultima datrice o dell’ultimo datore di lavoro. Ciò deve avvenire entro 31 giorni dopo l’ultimo diritto al salario e il salario assicurato deve ammontare almeno alla metà dell’ultimo salario.
L’assicurazione di rischio in caso di invalidità o decesso continua a essere valida presso la cassa pensioni (LPP) esistente per 30 giorni dopo la perdita dell’impiego. Successivamente, a partire da un’indennità giornaliera di CHF 87.10, prosegue obbligatoriamente nella Fondazione istituto collettore LPP. Del pagamento dei contributi si occupa la cassa di disoccupazione. La metà dei contributi viene dedotta dall’indennità giornaliera di disoccupazione. Per l’altra metà contribuisce l’assicurazione contro la disoccupazione in sostituzione della datrice o del datore di lavoro. L’assicurazione contro la disoccupazione trasferisce entrambi gli importi alla Fondazione istituto collettore LPP per la previdenza professionale.
Vedi ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati del 3.3.1997, RS 837.174.
Consiglio A partire dall’età di 58 anni, continuare il risparmio per la vecchiaia presso la cassa pensioni (LPP)
Continuare il risparmio per la vecchiaia presso la cassa pensioni (LPP) è volontario. Per le persone disoccupate a partire dai 58 anni esiste la possibilità di continuare il risparmio per la vecchiaia presso la cassa pensioni (LPP). A tal fine il capitale di vecchiaia risparmiato deve essere trasferito alla Fondazione istituto collettore LPP.
Se il risparmio non viene continuato, la prestazione di libero passaggio (capitale di vecchiaia risparmiato) deve essere trasferita su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. Attenzione: il pagamento della pensione non è possibile da un conto di libero passaggio. Per spiegazioni in merito vedi sotto previdenza professionale (LPP).