I contributi all’assicurazione contro la disoccupazione vengono pagati insieme agli altri contributi alle assicurazioni sociali. Sono suddivisi a metà tra la persona impiegata e la datrice o il datore di lavoro, che versa poi il totale del contributo AD insieme ai contributi AVS, AI e IPG alla cassa di compensazione AVS competente.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
I contributi all’assicurazione contro la disoccupazione corrispondono al 2,2 per cento del salario lordo soggetto all’AVS: dal salario viene detratto l’1,1 per cento e la datrice o il datore di lavoro aggiunge l’altro 1,1 per cento.
I contributi all’assicurazione contro la disoccupazione sono riscossi su salari annuali tra CHF 2500 e CHF 148 200. Se un salario raggiunge il limite minimo di CHF 2500 all’anno, i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione sono dovuti sull’intero salario. La parte di salario che supera CHF 148 200 all’anno non è soggetta a contribuzione e non è nemmeno assicurata.
L’obbligo di pagare i contributi si applica a ogni rapporto di lavoro. I salari non vengono sommati. Se sussistono più rapporti di lavoro e i singoli salari sommati superano il limite di CHF 148 200, ogni singolo salario è soggetto a contribuzione, perché l’obbligo di pagare i contributi si applica appunto a ogni rapporto di lavoro e non è forfettario.
Pedro ha tre impieghi. Con il primo guadagna CHF 28 000 all’anno, con il secondo CHF 2600 e con il terzo CHF 1900. Per il primo lavoro i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione sono dovuti sull’intero salario di CHF 28 000. Lo stesso vale per il secondo, ma non per il terzo, poiché si tratta di un salario di poco conto inferiore a CHF 2500.
Zarah ha due impieghi. Con il primo guadagna CHF 140 000 e con il secondo CHF 30 000 all’anno. Sebbene i due salari sommati ammontino a CHF 170 000 e quindi insieme superino la soglia di reddito superiore, i contributiall’assicurazione contro la disoccupazione devono essere pagati per entrambi i salari, perché ogni rapporto di lavoro è preso in considerazione separatamente.
Sarebbe diverso se Zarah guadagnasse CHF 170 000 con un unico impiego. In tal caso, i contributi AD sarebbero riscossi solo sul valore limite di CHF 148 200.
L’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione per le presone impiegate inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17 anno d’età.
L’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione termina insieme al rispettivo rapporto di lavoro, ma al più tardi al momento del raggiungimento dell’età di riferimento per il pensionamento (vedi AVS). Chi resta impiegato oltre l’età di riferimento è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione e non è più assicurato.
L’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione termina anche in caso di pensionamento anticipato volontario, ovvero in caso di riscossione anticipata della rendita AVS, con cui scade la tutela dell’assicurazione contro la disoccupazione. Se invece il pensionamento anticipato è involontario, il diritto all’indennità permane.
Quanto dura il periodo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione per le professioni culturali?
Le professioniste e i professionisti della cultura che diventano disoccupati al termine di un impiego in un campo in cui sono frequenti cambiamenti di datrice o di datore di lavoro oppure rapporti d’impiego di durata limitata beneficiano di una regolamentazione speciale: durante i primi 60 giorni civili di un rapporto di lavoro di durata determinata o di un cosiddetto guadagno intermedio, il periodo di contribuzione è moltiplicato per due.
Ogni rapporto di lavoro e ogni guadagno intermedio sono considerati singolarmente. Tuttavia, in caso di più rapporti di lavoro simultanei – a prescindere dalla tipologia – i periodi di contribuzione che si accavallano nel tempo possono essere calcolati soltanto una volta. Di conseguenza, in caso di più rapporti di lavoro simultanei anche questo raddoppiamento può essere considerato un’unica volta.
La regola dei 60 giorni si applica in particolare a:
- artiste e artisti
- tecniche e tecnici del film
- giornaliste e giornalisti
- collaboratrici e collaboratori artistici della radio, della televisione o del cinema
- musiciste e musicisti
- attrici e attori
Vedi LADI art. 13 cpv. 1, 4 e 5, LADI art. 18 cpv. 3; OADI art. 8, OADI art. 12 e art. 12 a ; direttiva Prassi LADI ID (2024), B156a.
L’attrice Rudovica era impiegata a tempo determinato presso il Teatro Alfa da gennaio a marzo. Contemporaneamente era anche impiegata a tempo determinato presso il Teatro Beta da febbraio ad aprile. Per i primi 60 giorni civili, il doppio periodo di contribuzione è calcolato come segue.
- Gennaio: Teatro Alfa – doppio periodo di contribuzione = 2 mesi
- Febbraio: Teatro Beta – doppio periodo di contribuzione = 2 mesiIl Teatro Alfa non è più preso in considerazione perché si è aggiunto il Teatro Beta e c’è una sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.
- Marzo: Teatro Beta – doppio periodo di contribuzione = 2 mesiI primi 60 giorni civili dell’impiego presso il Teatro Alfa sono terminati. Anche se l’impiego presso il Teatro Beta fosse terminato a febbraio, il Teatro Alfa non sarebbe più preso in considerazione.
- Aprile: i primi 60 giorni civili dell’impiego presso il Teatro Beta sono terminati, quindi per questo impiego il mese di aprile sarà conteggiato una sola volta = 1 mese.
Per il periodo d’impiego della durata complessiva di 4 mesi, in totale il periodo di contribuzione equivale a 7 mesi.
Vengono conteggiati i periodi in cui una persona assicurata esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS. In particolare si tratta di giovani fino al 1° gennaio dopo il loro 17° compleanno in caso di attività professionale o formazione nonché di studenti fino al 1° gennaio dopo il loro 20° compleanno.
Vengono conteggiati i periodi in cui la persona assicurata è vincolata da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi.
Può succedere di non ricevere un salario in caso di malattia ad esempio se la datrice o il datore di lavoro non ha assicurato il proprio personale presso un’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia e se deve continuare a pagare il salario solo secondo i termini in vigore in base al diritto del lavoro pertinente (vedi scala basilese, bernese e zurighese). Può succedere di non ricevere un salario in caso di infortunio se quest’ultimo si è verificato nel tempo libero e non sussiste un’assicurazione contro gli infortuni non professionali, nel caso in cui il grado di occupazione è inferiore a 8 ore alla settimana.
A determinate condizioni, le persone che non hanno avuto un rapporto di lavoro per più di 12 mesi sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione. I motivi per tale esenzione non sono cumulabili. Ciò significa che non è possibile sommare i periodi di inattività dovuti a diversi motivi.
Si può essere esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione nei seguenti casi:
- dopo una formazione scolastica, a condizione di risiedere (essere domiciliati) in Svizzera da almeno 10 anni;
- dopo una riqualificazione professionale, a condizione di risiedere (essere domiciliati) in Svizzera da almeno 10 anni;
- dopo una formazione continua, a condizione di risiedere (essere domiciliati) in Svizzera da almeno 10 anni;
- dopo un infortunio;
- dopo una malattia relativamente lunga;
- in caso di assistenza a familiari bisognosi di cure (per maggiori dettagli, vedi OADI art. 13, cpv. 2.);
- in caso di maternità;
- dopo un soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro;
- dopo un soggiorno all’estero di almeno un anno durante il quale si è svolta un’attività dipendente comprovata; questa norma si applica alle persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’AELS nonché alle persone con cittadinanza di Stati terzi e con permesso di domicilio; il soggiorno all’estero si riferisce a un soggiorno in uno Stato terzo (per maggiori dettagli, vedi OADI art. 13, cpv. 3).
L’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione si applica anche alle persone costrette ad assumere un’attività dipendente in seguito a:
- divorzio
- separazione
- morte del coniuge
- soppressione di una rendita AI
Sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i giovani e le giovani fino al 1° gennaio dopo il loro 17° compleanno nonché le studentesse e gli studenti.
Sono inoltre esonerati da tale adempimento, a determinate condizioni, i membri della famiglia occupati nell’azienda agricola che sono parificati alle agricoltrici e agli agricoltori indipendenti secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura.
I giorni esenti dall’obbligo di controllo sono giorni di vacanza. In questi giorni una persona in cerca di impiego non deve scrivere candidature né essere a disposizione. Per 60 giorni di disoccupazione controllata, le persone assicurate hanno diritto a 5 giorni esenti dall’obbligo di controllo.
Si possono unire più giorni per consentire una vacanza più lunga.
Le vacanze devono essere comunicate all’URC con almeno due settimane di anticipo.