Il termine quadro per il periodo di contribuzione è di 2 anni. In questo periodo di tempo una persona deve essere stata assicurata presso l’assicurazione contro la disoccupazione per un determinato numero di mesi affinché in seguito sussista il diritto di ricevere delle prestazioni.
Prima di diventare disoccupata, una persona annunciata come tale deve essere stata assicurata presso l’assicurazione contro la disoccupazione per almeno 12 dei 24 mesi precedenti (termine quadro per il periodo di contribuzione). Questo è il normale periodo minimo di contribuzione.
Questi 12 mesi non devono essere consecutivi e possono essere riconducibili a diversi contratti e varie occupazioni entro il termine quadro per il periodo di contribuzione. Sono determinanti le occupazioni soggette a contribuzione, in altre parole i salari che derivano da rapporti d’impiego e sono soggetti al versamento dei contributi AVS.
Ogni volta che una persona diventa disoccupata, il termine quadro per il periodo di contribuzione viene ricalcolato. Il diritto di ricevere l’indennità giornaliera continua a esistere se le condizioni del termine quadro per il periodo di contribuzione sono nuovamente soddisfatte.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione non si applica alle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione. Per le esenzioni vedi la LADI, art. 14.