Cosa copre l’assicurazione contro la disoccupazione in caso di maternità?

Prestazioni dell’AD prima del parto

Una donna incinta disoccupata e in salute, normalmente riceve la sua indennità giornaliera di disoccupazione fino al parto, poiché è considerata collocabile. Negli ultimi due mesi prima della data prevista per il parto non è più tenuta a cercare un impiego.

Prestazioni dell’AD durante il congedo di maternità

Una donna che al momento del parto è disoccupata, ha diritto all’indennità di maternità che viene pagata dalla cassa di compensazione AVS. Per l’entità dell’indennità di maternità è determinante il salario prima della disoccupazione. In questo modo la pratica di disoccupazione viene cancellata il giorno del parto e la madre, per la durata del suo congedo maternità, viene dimessa dalla disoccupazione.

Prestazioni dell’AD dopo il congedo di maternità

Se una volta terminato il congedo di maternità la madre desidera riprendere un’occupazione, il giorno successivo alla fine del congedo, a partire dalla 15ª settimana dopo il parto, deve di nuovo annunciarsi come disoccupata.

Prestazioni dell’AD per l’altro genitore

Se l’altro genitore è annunciato come disoccupato alla nascita del figlio e percepisce già indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, vi è diritto a un rimborso dell’altro genitore (una volta congedo di paternità, dal 2024 congedo dell’altro genitore). Questo autorizza a prendere 14 giorni di congedo durante sei mesi dopo la nascita del figlio, come giorni singoli o anche consecutivi.

Questi giorni non vengono però indennizzati dall’assicurazione contro la disoccupazione. Spetta all’altro genitore far valere il diritto all’indennizzo direttamente presso la rispettiva cassa di compensazione AVS dell’ultima datrice o dell’ultimo datore di lavoro.