Una donna incinta disoccupata e in salute, normalmente riceve la sua indennità giornaliera di disoccupazione fino al parto, poiché è considerata collocabile. Negli ultimi due mesi prima della data prevista per il parto non è più tenuta a cercare un impiego.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Una donna che al momento del parto è disoccupata, ha diritto all’indennità di maternità che viene pagata dalla cassa di compensazione AVS. Per l’entità dell’indennità di maternità è determinante il salario prima della disoccupazione. In questo modo la pratica di disoccupazione viene cancellata il giorno del parto e la madre, per la durata del suo congedo maternità, viene dimessa dalla disoccupazione.
Se l’altro genitore è annunciato come disoccupato alla nascita del figlio e percepisce già indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, vi è diritto a un rimborso dell’altro genitore (una volta congedo di paternità, dal 2024 congedo dell’altro genitore). Questo autorizza a prendere 14 giorni di congedo durante sei mesi dopo la nascita del figlio, come giorni singoli o anche consecutivi.
Questi giorni non vengono però indennizzati dall’assicurazione contro la disoccupazione. Spetta all’altro genitore far valere il diritto all’indennizzo direttamente presso la rispettiva cassa di compensazione AVS dell’ultima datrice o dell’ultimo datore di lavoro.