Casella di controllo Lavoro perso, cosa fare?

1. Verificare i termini di licenziamento.

La datrice o il datore di lavoro ha rispettato il termine legale di licenziamento e le rispettive prescrizioni? In caso contrario il licenziamento è nullo.

2. Annunciare la disoccupazione.

Annunciare immediatamente la perdita del lavoro presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC). Ciò può avvenire elettronicamente attraverso il cosiddetto Job-Room, il portale per la ricerca di impiego della Confederazione.

Job-Room

L’annuncio dovrebbe avvenire tempestivamente, al più tardi il primo giorno di disoccupazione, ancora meglio già quando la disdetta viene nominata. Annunciarsi tempestivamente non comporta svantaggi, al contrario. Annunciarsi troppo tardi implica giorni di sanzione, i cosiddetti giorni di sospensione, per i quali vengono cancellate indennità giornaliere di disoccupazione.

Entro 15 giorni dopo l’annuncio, l’URC invita per un primo colloquio.

3. Cercare un impiego immediatamente dopo la ricezione della disdetta.

L’obbligo di collaborare alla ricerca di un lavoro inizia già tre mesi prima della perdita dell’impiego oppure nel momento in cui questa è nota. Al fine di far valere il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione, una persona assicurata deve provare i propri sforzi di fronte all’URC.

Di regola viene concesso un termine dai 4 ai 6 mesi, all’interno del quale è possibile cercare un nuovo impiego nel proprio campo abituale. In seguito la ricerca va estesa anche ad altri campi professionali. Per le professioni della cultura vale un termine più lungo.

4. Verificare gli effetti sulle assicurazioni sociali e garantire la copertura.

Un licenziamento si ripercuote sulla copertura delle assicurazioni sociali.

Cassa malati

In presenza di un’assicurazione collettiva presso la cassa malati attraverso la datrice o il datore di lavoro, la copertura collettiva si estingue ed è necessaria un’iscrizione privata. Eventualmente l’assicurazione collettiva può essere trasformata in un’assicurazione individuale.

Assicurazione contro gli infortuni

Per chi perde il lavoro viene a mancare l’assicurazione contro gli infortuni professionali. Per i lavori con un tempo di lavoro di almeno 8 ore a settimana esiste anche una copertura per infortuni non professionali, per gli infortuni nel tempo libero.

La copertura assicurativa normalmente si estingue 31 giorni dopo la fine del rapporto d’impiego. Per un prolungamento fino ad altri 6 mesi è possibile concordare un’assicurazione convenzionale. Per prolungare la copertura assicurativa, una volta scaduti i 31 giorni o per il periodo dopo lo scadere dell’assicurazione convenzionale, è necessario stipulare un’assicurazione contro gli infortuni presso una cassa malati.

Assicurazione d’indennità giornaliera

Un’assicurazione d’indennità giornaliera copre la perdita di salario a causa di malattia o infortunio. In presenza di un’assicurazione individuale privata, è necessario annunciare il cambiamento di reddito dovuto alla perdita del lavoro. Se sussiste un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera attraverso la datrice o il datore di lavoro, la copertura assicurativa si estingue. Eventualmente esiste la possibilità di passare dall’appartenenza all’assicurazione collettiva a un’assicurazione individuale (questo comporta dei premi più elevati).

Cassa pensioni (LPP)

In presenza di una copertura assicurativa presso la cassa pensioni (LPP) attraverso la datrice o il datore di lavoro, la protezione contro il rischio in caso di invalidità o decesso rimane valida per 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro. Trascorso questo termine si estingue, a meno che entro 30 giorni non venga iniziato un nuovo rapporto di lavoro con adesione alla cassa pensioni obbligatoria (LPP).

Verificare la possibilità di un’assicurazione convenzionale. La protezione contro il rischio può essere prolungata al massimo di 6 mesi.

L’avere di vecchiaia risparmiato dalla previdenza professionale (LPP) va trasferito alla cassa pensioni della datrice o del datore di lavoro successivo. Se non viene iniziato nuovo rapporto di lavoro, il denaro va trasferito entro due anni su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio, oppure alla Fondazione istituto collettore LPP.

Indennità di maternità e indennità dell’altro genitore

Un licenziamento ha anche effetti sull’assicurazione di maternità e sulle assicurazioni ad essa connesse dell’IPG (indennità di perdita di guadagno). Il diritto a indennità di maternità sussiste unicamente se una donna ha esercitato un’attività lucrativa per almeno 5 mesi durante la gravidanza (in caso di parto prematuro una conseguente durata più breve).

L’annuncio all’assicurazione contro la disoccupazione prosegue la copertura. Se si rinuncia ad annunciarsi, a seconda della durata dell’impiego ed del momento del parto, il diritto a indennità di maternità si estingue. Lo stesso vale per l’indennità dell’altro genitore (una volta assicurazione di paternità).