Vengono versate 5 indennità giornaliere a settimana. La durata del versamento entro il termine quadro per la riscossione dipende dal tempo di contribuzione e dall’età della persona assicurata. Le persone più anziane hanno diritto a un periodo più lungo per le indennità giornaliere rispetto a quelle più giovani.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione si esaurisce quando la persona assicurata ha raggiunto la fine del termine quadro per la riscossione, oppure se le sue indennità giornaliere sono esaurite senza che abbia trovato un nuovo impiego.
Ulteriori informazioni per il caso in cui le indennità giornaliere siano esaurite, vedi sotto “Come andare avanti se tutte le indennità giornaliere di disoccupazione sono state percepite?”
Consiglio Le persone disoccupate più anziane possono richiedere il prolungamento del termine quadro per la riscossione
Le persone disoccupate che sono a meno di 4 anni dall’età dal pensionamento ordinario (età di riferimento) possono richiedere il prolungamento da 2 a 4 anni del termine quadro per la riscossione.
Se durante gli ultimi 2 anni sono stati versati i 22 mesi di contribuzione richiesti, oltre agli altri 12 mesi di contribuzione durante gli ultimi 4 anni, vengono concesse 120 indennità giornaliere supplementari. Insieme alle 520 indennità giornaliere del termine quadro regolare, risultano così fino a 640 indennità giornaliere.
Indipendentemente dal termine quadro per la riscossione esistono dei cosiddetti giorni di attesa. Per questi non vengono ancora versate indennità giornaliere di disoccupazione.
Il numero di giorni di attesa dipende dal reddito assicurato e varia da 0 a 120 giorni. Più è elevato il reddito, più sono i giorni di attesa finché l’indennità giornaliera di disoccupazione viene versata.
I giorni di attesa non influiscono però sul numero di indennità giornaliere che spettano alla persona assicurata.
Cosa fare in caso di malattia o infortunio durante il percepimento di indennità giornaliere di disoccupazione?
In caso di malattia o infortunio, la persona disoccupata assicurata è tenuta a comunicare la propria incapacità lavorativa completa o parziale entro una settimana dall’inizio dell’incapacità lavorativa all’Ufficio regionale di collocamento.
In caso di malattia o di infortunio, durante i primi 30 giorni l’assicurazione contro la disoccupazione paga alla persona assicurata l’incapacità lavorativa completa o parziale oppure, durante 44 giorni cumulati entro il termine quadro per la riscossione, continua a versare indennità giornaliere di disoccupazione per la stessa malattia o lo stesso infortunio.
La persona assicurata deve dimostrare la propria incapacità lavorativa a partire dal quarto giorno mediante un certificato medico. I certificati medici che sono stati emessi per un’assicurazione malattia o infortuni possono essere utilizzati anche per questioni riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione.
Nella misura in cui l’incapacità lavorativa parziale non impedisce il collocamento della persona assicurata, questa ha diritto:
- all’intera indennità giornaliera, se è capace al lavoro almeno al 75 per cento;
- a percepire il 50 per cento dell’indennità giornaliera, se è capace al lavoro almeno al 50 per cento.
Vedi direttiva Prassi LADI ID (2023), C166 segg., C168, C179.