Per poter far valere il diritto alle prestazioni transitorie, una persona deve essersi iscritta all’Ufficio regionale di collocamento (URC), deve essere stata assicurata all’AVS per un lungo periodo di tempo e deve aver conseguito un reddito minimo.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Una persona avente diritto deve essere stata assicurata all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno 5 dopo il compimento del 50° anno di età. I contributi versati alle assicurazioni sociali negli Stati membri dell’Unione europea o dell’AELS non sono considerati nel calcolo del periodo di contribuzione all’AVS.
Durante il periodo di contribuzione all’AVS della durata di 20 anni, ogni anno deve essere stato raggiunto un determinato reddito minimo. Questo equivale alla soglia d’entrata della cassa pensioni obbligatoria, ovvero al cosiddetto regime obbligatorio LPP, che corrisponde a tre quarti della rispettiva rendita AVS annuale massima.
Nel 2024 e nel 2023, la soglia di reddito era di CHF 22 050 all’anno; su dodici mesi, ciò corrisponde a un salario mensile medio di circa CHF 1838. Negli anni precedenti la soglia di reddito era più bassa. Circa vent’anni fa, nel 2003, era di CHF 18 890, il che equivale a un salario mensile di circa CHF 1574.
Sono considerati sia i redditi da attività dipendente (impiegate e impiegati salariati), sia i redditi da attività indipendente.
Sono conteggiati anche i redditi sostitutivi derivanti da indennità giornaliere delle assicurazioni sociali: assicurazione invalidità (AI), assicurazione contro la disoccupazione (AD), indennità di perdita di guadagno (IPG), indennità di maternità (IMat), indennità per l’altro genitore (IAG), indennità di assistenza (IAss), indennità di adozione (IAdo) nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali.
Per poter ricevere le prestazioni transitorie per le disoccupate e i disoccupati anziani, la sostanza netta massima deve essere inferiore a CHF 50 000.
Se la persona avente diritto è sposata, la sostanza della coppia sposata deve essere inferiore a CHF 100 000.
Per ogni figlia o figlio che vive nella stessa economia domestica si aggiungono ulteriori CHF 25 000.
Rientrano nella sostanza netta anche determinati riscatti nella cassa pensioni (LPP) nonché gli averi di previdenza della cassa pensioni, nel caso in cui siano superiori a circa CHF 500 000.
Una persona avente diritto deve avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.
Eccezione per le ex lavoratrici e gli ex lavoratori frontalieri: l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), che disciplina la gestione delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e i Paesi membri dell’UE e dell’AELS, stabilisce che le prestazioni transitorie per le persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS vanno pagate anche all’estero se una persona che ha lavorato in Svizzera ha preso domicilio in un Paese UE/AELS.
Non ricevono prestazioni transitorie le persone:
- che hanno esaurito il diritto all’indennità prima del 60° compleanno;
- che hanno diritto a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità (AI), siano esse di nazionalità svizzera o di un Paese UE/AELS;
- che hanno anticipato la riscossione della rendita AVS o potrebbero anticiparla;
- il cui coniuge percepisce una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione invalidità (AI), siano esse di nazionalità svizzera o di un Paese UE/AELS.
Se è evidente che durante la pensione la rendita AVS non basterà e che sussisterà il diritto alle prestazioni complementari, il diritto alle prestazioni transitorie termina alla prima data possibile in cui si potrebbe riscuotere la rendita AVS (pensionamento anticipato fino a due anni prima dell’età di riferimento).