La definizione legale di invalidità è la seguente:
“È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.
Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l’esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.”
Definizione legale secondo la LPGA art. 8.