Gli assegni familiari non sono versati alle figlie e ai figli, ma ai genitori o alle persone con autorità parentale.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Qualora entrambi i genitori o più persone con autorità parentale abbiano diritto a percepire gli assegni familiari per la stessa figlia o lo stesso figlio, la legge stabilisce chi è preso in considerazione e in quale ordine (concorso di diritti).
Riceverà i soldi nel seguente ordine chi:
- esercita un’attività lucrativa;
- ha l’autorità parentale (o l’ha avuta fino alla maggiore età della figlia o del figlio);
- in caso di autorità parentale congiunta, chi vive prevalentemente insieme alla figlia o al figlio o è vissuto prevalentemente insieme a lei o lui fino alla sua maggiore età;
- o, se entrambi vivono insieme alla figlia o al figlio, chi lavora nel Cantone di domicilio della figlia o del figlio.
Se nessuno o entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio della figlia o del figlio, ha la precedenza chi consegue il reddito soggetto all’AVS più elevato; il reddito derivante da impieghi è prioritario rispetto a quello conseguito mediante un’attività lucrativa indipendente.
Gli assegni familiari sono assoggettati alle imposte sul reddito. Tuttavia, sugli assegni non si riscuotono i contributi alle assicurazioni sociali.
Gli assegni familiari non possono essere calcolati insieme agli alimenti, ma vanno invece versati in aggiunta a questi ultimi.
Se i genitori esercitano un’attività lucrativa in diversi Cantoni, in caso di importi diversi degli assegni familiari vi è il diritto al versamento della differenza. È determinante l’assegno più elevato.