In linea di principio, gli assegni familiari sono di competenza del Paese in cui la famiglia ha il domicilio.
In determinate circostanze e se esiste un accordo in materia di diritto delle assicurazioni sociali, gli assegni familiari sono versati anche per le figlie e i figli che risiedono all’estero.
Se un genitore vive in Svizzera e l’altro in un Paese dell’UE/AELS è determinante lo Stato di domicilio della figlia o del figlio, a condizione che un genitore vi eserciti un’attività lucrativa.
Eventualmente sussiste il diritto a un cosiddetto versamento dell’importo differenziale, il quale compensa, a favore della persona avente diritto, la differenza tra i diversi importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione pagati nei due Paesi.
Per le norme in dettaglio, consultare le spiegazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.