Prestazioni delle assicurazioni sociali

Casella di controllo Gli assegni familiari in sintesi

  • Gli assegni familiari spettano alle persone con un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
  • Gli assegni familiari devono essere richiesti: le persone impiegate devono annunciarsi alla propria datrice o al proprio datore di lavoro, quelle indipendenti direttamente alla cassa di compensazione per assegni familiari competente.
  • Gli assegni familiari sono versati per intero anche in caso di lavoro a tempo parziale.
  • Anche le persone senza un’attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari a determinate condizioni.
  • L’importo dei contributi alle casse di compensazione per assegni familiari e l’ammontare degli assegni familiari variano di Cantone in Cantone. Il diritto minimo agli assegni familiari (assegni per i figli, assegni di formazione) è tuttavia regolamentato uniformemente a livello nazionale.
  • In caso di impedimento al lavoro (malattia, infortunio) gli assegni familiari continuano a essere pagati per tre mesi.
  • In determinati Cantoni possono essere richiesti anche degli assegni di nascita e di adozione.
  • Gli assegni di formazione decadono se la formazione viene abbandonata o interrotta per troppo tempo.
  • A determinate condizioni, il diritto agli assegni di formazione sussiste anche in caso di soggiorno all’estero (studio).
  • Gli assegni familiari possono essere fatti valere con effetto retroattivo fino a 5 anni.