La Confederazione prescrive il pagamento di assegni per i figli e di assegni di formazione. I Cantoni sono liberi di decidere se versare inoltre anche degli assegni di nascita e di adozione.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
L’assegno per i figli ammonta ad almeno CHF 215 al mese per figlia o per figlio. Molti Cantoni versano importi più elevati, alcuni fino al doppio.
Il diritto al pagamento dell’assegno inizia nel mese della nascita e termina nel mese del 16° compleanno della figlia o del figlio. Se una figlia o un figlio inizia la sua formazione prima del 16° compleanno, viene invece versato un assegno di formazione (al più presto a partire dal 15° compleanno).
Per le figlie e i figli che non possono esercitare un’attività lucrativa a causa di un problema di salute, l’assegno per i figli è versato fino al 20° compleanno.
Se una figlia o un figlio segue una formazione dopo la scuola dell’obbligo, i genitori o le persone con la relativa autorità parentale hanno diritto all’assegno di formazione.
L’assegno di formazione ammonta ad almeno CHF 268 al mese per figlia o per figlio. Molti Cantoni versano importi più elevati, alcuni fino al doppio.
Il diritto al pagamento dell’assegno inizia nel mese del 15° compleanno della figlia o del figlio. Per le figlie e i figli che in quel momento non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo viene versato un assegno di formazione a partire dal mese del 16° compleanno.
Il diritto all’assegno di formazione sussiste fino alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino alla fine del mese del 25° compleanno della figlia o del figlio.
Non vi è alcun diritto agli assegni di formazione se una figlia o un figlio consegue un proprio reddito da lavoro superiore a CHF 2520 al mese, rispettivamente a CHF 30 240 all’anno.
Fanno parte del reddito da lavoro anche i cosiddetti redditi sostitutivi:
- indennità giornaliere delle indennità di perdita di guadagno (IPG): indennità per servizi prestati nell’esercito, nella protezione civile, nel servizio civile ecc., indennità di maternità, indennità per l’altro genitore (in precedenza “indennità di paternità”), indennità di assistenza e indennità di adozione
- indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
- indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (AI)
- indennità giornaliere per malattia o infortunio (LAMal, LAINF)
Non sono inclusi nel reddito le borse di studio, le rendite e i contributi di mantenimento (alimenti ecc.).
Non tutto ciò che è comunemente percepito come una formazione è considerato tale nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. L’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) definisce chiaramente cosa è una formazione e quindi autorizza a percepire assegni di formazione.
Una formazione deve:
- fungere da base per l’esercizio di una professione;
- durare almeno 4 mesi;
- portare a un diploma professionale o a una formazione generale.
La figlia o il figlio in formazione deve investire almeno 20 ore alla settimana nella formazione (scuola, azienda formatrice, corsi, formazione a distanza, lavoro di diploma, tesi di laurea ecc.).
Non sussiste alcun diritto agli assegni di formazione in caso di disoccupazione o di mancanza di un posto di tirocinio.
A praticantati, soggiorni linguistici, soggiorni alla pari, semestri di motivazione, pretirocini nonché al servizio militare si applicano regolamentazioni particolari.
Il diritto agli assegni di formazione si estingue se:
- la formazione viene interrotta;
- un’interruzione tra due fasi di formazione dura più di 4 mesi (vacanze);
- un’interruzione dovuta a motivi di salute o a una gravidanza dura più di 12 mesi;
- sussiste il diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità (AI);
- un servizio militare o civile dura più di 5 mesi (eccezioni: vedi Ufficio federale delle assicurazioni sociali).
Per maggiori dettagli, consultare il sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla rubrica “Assegni familiari” nonché le spiegazioni della Cassa federale di compensazione relative al termine “formazione”.
Alcuni Cantoni concedono una tantum assegni di nascita e di adozione, che ammontano fino a CHF 3000.
Vedi i tipi e gli importi degli assegni familiari nell’elenco cantonale degli assegni familiari (disponibile in tedesco e francese) aggiornato annualmente.