Per l’indennità di maternità e per l’indennità per l’altro genitore non vengono riscossi separatamente appositi contributi. Questi sono già inclusi nei contributi per le indennità di perdita di guadagno (IPG). L’indennità di maternità e l’indennità per l’altro genitore fanno parte delle indennità di perdita di guadagno.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
- Durante la gravidanza vige la protezione contro il licenziamento. Il licenziamento a causa della gravidanza non è ammesso. Se durante la gravidanza avviene un licenziamento, questo è nullo.
- Se una datrice o un datore di lavoro chiede a una donna se è incinta, quest’ultima non ha l’obbligo di dare una risposta sincera. Ai fini della protezione della sua personalità può rispondere negativamente alla domanda senza subire conseguenze nell’ambito del diritto del lavoro.
- Un congedo non pagato preso durante la gravidanza comporta una riduzione dell’indennità di maternità.
- In caso di disturbi di salute, una donna incinta non ha l’obbligo di presentarsi al lavoro. Se tuttavia non ha un certificato di malattia non riceverà un salario per il tempo di lavoro perso, il che comporterà una riduzione dell’indennità di maternità.
- Durante le prime 16 settimane dopo la nascita vige la protezione contro il licenziamento. Se durante il congedo di maternità avviene un licenziamento, questo è nullo.
- Durante le prime 8 settimane dopo la nascita vige il divieto di lavoro. Dalla 9 a settimana, la madre può essere occupata solo se è d’accordo.
- Se durante il congedo di maternità la madre riprende la sua attività lucrativa, il diritto all’indennità giornaliera termina dall’inizio di tale attività.
- La madre può chiedere presso la cassa pensioni (LPP) la riduzione del salario coordinato per il periodo di maternità, in modo che resti assicurato l’intero salario.