L’indennità per l’altro genitore inizia il giorno della nascita e dura 14 giorni, ovvero 2 settimane.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
L’altro genitore ha la possibilità di fruire del congedo in una volta sola o di suddividerlo su singoli giorni entro un termine quadro di 6 mesi a contare dalla nascita. Se ne fruisce in blocchi della durata di una settimana, per ogni settimana saranno versate 7 indennità giornaliere; se ne fruisce a singole giornate, ogni 5 giorni indennizzati vengono pagati due giorni in più (fine settimana).
Se la madre del bambino o della bambina muore entro 6 mesi dalla nascita, il diritto dell’altro genitore a percepire l’indennità aumenta di 98 indennità giornaliere a 16 settimane.
La fruizione del congedo per l’altro genitore non comporta una riduzione delle vacanze.
Il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.
Alcuni datori e datrici di lavoro prolungano la durata dell’indennità a proprie spese.
Per le persone impiegate la copertura assicurativa nell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e nella previdenza professionale (LPP, secondo pilatro, cassa pensioni) rimane invariata.