Le datrici e i datori di lavoro devono assicurare obbligatoriamente contro gli infortuni professionali (IP) tutte le persone che sono in un rapporto d’impiego, incluse le persone minorenni, pensionate, assunte a tempo parziale o temporaneamente, a prescindere dal grado di occupazione e dal tipo di salario, che sia pagato come retribuzione mensile, oraria, forfettaria o mediante controprestazioni in natura.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
- Persone impiegate a tempo pieno o a tempo parziale
- Persone per cui l’impiego è l’attività principale o un’attività accessoria
- Assistenti
- Praticanti
- Volontarie e volontari
- Persone impiegate temporaneamente
- Tirocinanti
- Persone attive presso una datrice o un datore di lavoro in vista di una scelta professionale
- Persone addette alle pulizie
- Persone addette al supporto tecnico
- Insegnanti privati
- Babysitter
- Familiari attivi nell’impresa della datrice o del datore di lavoro qualora ricevano una retribuzione in contanti o siano soggetti all’AVS
- Ecc.
Chi riceve un’indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione è assicurato presso l’assicurazione contro gli infortuni. Le relative prestazioni sono erogate dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA).
Vedi LADI art. 8 e 29
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), in particolare art. 4 e art. 6
Nota Nel settore culturale vanno assicurate contro gli infortuni tutte le persone impiegate, anche in caso di impieghi a tempo parziale, a tempo determinato o a breve termine una tantum
Le aziende nonché le professioniste e i professionisti della cultura che assumono persone e versano loro un salario (che sia in denaro, in natura o anche in forma di controprestazioni) devono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per queste persone.
Ciò vale indipendentemente dalla durata dell’occupazione. Non importa se una persona è assunta a tempo indeterminato, per un mese o solo per due ore.
Non è solo il denaro a contare come salario. Anche le controprestazioni come vitto e alloggio o ad esempio dei biglietti d’ingresso per eventi culturali a prezzo ridotto sono considerati un salario (salario in natura).
Il fatto di ricevere un salario in natura convalida un rapporto d’impiego se la persona impiegata non è annunciata presso le autorità come indipendente e pertanto non paga da sé i contributi alle assicurazioni sociali.
L’obbligo di assicurare il personale contro gli infortuni vige a prescindere dal salario totale, in altre parole vale a partire dal primo franco, anche se l’impiego costituisce un’attività accessoria.
Non vi sono franchigie per redditi di poco conto. Il reddito limite di CHF 2500 per datrice o datore di lavoro che in determinate circostanze si applica all’AVS non è preso in considerazione nel caso dell’assicurazione contro gli infortuni.
Per le persone impiegate da una datrice o un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera che prima di essere mandate dalla Svizzera all’estero erano assicurate d’obbligo presso l’assicurazione contro gli infortuni, questa si protrae per 2 anni se l’impiego dà diritto a un salario. Su richiesta l’assicurazione può essere protratta per 6 anni in tutto.
Anche per le persone impiegate all’estero e mandate in Svizzera vigono regole speciali: le lavoratrici e i lavoratori distaccati in Svizzera non sono assicurati durante il primo anno. Questo periodo può essere prolungato fino a 6 anni.
Maggiori informazioni in merito sono disponibili nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).