Dopo la fine di un rapporto d’impiego, la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni dura altri 31 giorni. Presentando domanda all’assicurazione contro gli infortuni , tale termine può essere prorogato al massimo di 6 mesi. L’assicurazione contro gli infortuni concede così al massimo 7 altri mesi di copertura in totale.
Ciò è utile per i periodi di transizione tra due impieghi o se il rapporto di lavoro è sciolto temporaneamente. Si consiglia di trovare un accordo speciale con la compagnia assicurativa o la datrice o il datore di lavoro per protrarre la copertura mediante assicurazione convenzionale anche in caso di un congedo non pagato di più di 31 giorni.
La condizione per stipulare un’assicurazione convenzionale è che il rischio di infortunio non professionale fosse già assicurato in precedenza. Una volta estinta l’assicurazione convenzionale, bisogna assicurarsi di nuovo contro gli infortuni presso la cassa malati.
LAINF art. 3