La legislazione sulle assicurazioni sociali definisce “infortunio” come segue:
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Definizione legale secondo la LPGA, art. 4