L’assicurazione malattie obbligatoria copre soltanto le cure di base. Si tratta di un catalogo delle prestazioni ben definito, che stabilisce quali prestazioni mediche vengono assunte e il relativo importo massimo.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
In Svizzera, la salute dentale fa parte solo limitatamente delle cure mediche di base previste dall’assicurazione malattie obbligatoria. È coperta obbligatoriamente una quota dei costi in caso di problemi ai denti legati a una malattia grave dell’apparato masticatorio o a una malattia grave sistemica nonché in seguito a infortuni, qualora non se ne faccia carico nessun’altra assicurazione.
Allo scopo di ottenere l’assunzione dei costi per le cure dentarie si può stipulare un’assicurazione complementare facoltativa (LCA). I premi dipendono dall’età. Per le persone adulte, le assicurazioni per i denti sono relativamente care. Inoltre non esiste il diritto di accedere a un’assicurazione per le cure dentarie. Sono le compagnie assicurative a decidere se assicurare una persona e se formulare riserve. Per la valutazione viene richiesta una documentazione sui denti (radiografia).
Per le persone più anziane, le assicurazioni per i denti hanno costi esorbitanti. Per le bambine e i bambini è possibile stipulare assicurazioni facoltative per le cure dentarie già prima della nascita. Fino all’età di due o tre anni – a seconda della compagnia di assicurazione – non vengono richieste radiografie. Stipulando in anticipo un’assicurazione per i denti, i premi sono usualmente meno elevati.
L’assicurazione malattie obbligatoria rimborsa solo limitatamente le spese di trasporto e di salvataggio e si assume solo quelle necessarie dal punto di vista medico. Essa partecipa nella misura del 50 per cento alle:
- spese di trasporto, per un massimo di CHF 500.– all’anno
- spese di salvataggio, per un massimo di CHF 5000.– all’anno
Le spese di salvataggio sono sempre a carico della persona da salvare, a prescindere dal fatto che abbia chiamato i soccorsi personalmente o che siano stati avvertiti da un’altra persona.
Le spese di trasporto e di salvataggio all’estero possono essere molto care. Alle persone che viaggiano o soggiornano all’estero si consiglia un’apposita copertura assicurativa, ad esempio mediante un’assicurazione complementare facoltativa della cassa malati o anche un’assicurazione di viaggio, che può essere stipulata limitatamente per il periodo del soggiorno.
L’assicurazione malattie obbligatoria non si assume la perdita di salario o di guadagno.
In caso di malattia, attraverso la legge sul lavoro le persone impiegate beneficiano di una protezione del salario di durata limitata. Le datrici e i datori di lavoro possono stipulare per il proprio personale, presso una cassa malati o un’altra compagnia assicurativa, un’assicurazione d’indennità giornaliera che indennizza la perdita di salario in caso di malattia. Per le persone impiegate, i costi dovuti agli infortuni sono a carico dell’assicurazione contro gli infortuni professionali.
Le persone con un’attività indipendente devono stipulare personalmente un’assicurazione d’indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta a malattia e infortunio.
Le prestazioni non contemplate dall’assicurazione malattie obbligatoria possono essere coperte mediante assicurazioni complementari facoltative (LCA). I relativi contratti possono essere stipulati con ogni cassa malati che offre assicurazioni complementari facoltative. L’assicurazione di base obbligatoria (LAMal) e le assicurazioni complementari facoltative (LCA) non devono essere obbligatoriamente stipulate presso la stessa cassa malati.
All’assicurazione di base obbligatoria si applica la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Alle assicurazioni complementari facoltative si applica la legge sul contratto d’assicurazione (LCA), che lascia ampio margine di manovra alle compagnie assicurative per quanto concerne le loro offerte. Esse possono definire per conto loro le prestazioni, rifiutare l’ammissione di persone a un’assicurazione complementare facoltativa e formulare riserve.