Cosa paga l’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati ai sensi della LAMal?

L’assicurazione malattie obbligatoria partecipa alle spese per le prestazioni prescritte da una medica o un medico volte alla diagnosi e al trattamento di una malattia o in caso di maternità nonché per le prestazioni di cura e per i medicamenti.

Sostanzialmente l’assicurazione malattie obbligatoria si assume i costi delle prestazioni definite come obbligatorie dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Queste sono stabilite con precisione nell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre). Si tratta esclusivamente di prestazioni in natura. La legge federale sull’assicurazione malattie sancisce che devono essere efficaci, appropriate ed economiche.

Le prestazioni per i trattamenti medici ambulatoriali sono conteggiate secondo il tempo necessario in base a punti tariffali (Tarmed). Quelle per i trattamenti in ospedale sono rimunerate mediante forfait (importi forfettari per caso, SwissDRG).

L’assicurazione malattie obbligatoria si assume le spese per i trattamenti ambulatoriali nonché per la degenza nel reparto comune di un ospedale che figura nell’elenco degli ospedali. Il reparto comune è il reparto standard con assistenza medica generale. L’assicurazione malattie obbligatoria non si assume i costi delle prestazioni per i reparti semiprivati o privati di un ospedale. Per queste prestazioni si devono stipulare assicurazioni complementari facoltative.

Nell’assicurazione di base obbligatoria, oltre alle spese di cura la cassa malati si assume anche i costi per:

  • medicamenti prescritti da una medica o un medico, a condizione che figurino nell’elenco dei medicamenti, delle specialità o dei generici;
  • una psicoterapia limitata nel tempo, se prescritta da una medica o un medico ed eseguita sotto la sua vigilanza (per la psicoterapia da parte di una psicoterapeuta o un psicoterapeuta è necessaria la delega di una medica o un medico);
  • una fisioterapia limitata nel tempo secondo il catalogo delle prestazioni;
  • un’ergoterapia limitata nel tempo secondo il catalogo delle prestazioni;
  • prestazioni di medicina complementare, se dispensate da mediche e medici che dispongono di una formazione specifica (titolo di medico specialista con attestato di perfezionamento riconosciuto nella relativa disciplina di medicina complementare); da non confondere con le prestazioni che rientrano nelle assicurazioni complementari facoltative;
  • una parte delle prestazioni di cura in seguito a un soggiorno ospedaliero;
  • una parte dei costi in caso di soggiorno in una casa di cura;
  • una parte dei costi per le cure di base per persone che non vivono in una casa di cura;
  • prestazioni in caso di maternità;
  • una parte delle spese di trasporto e di salvataggio;
  • una parte della prevenzione (vaccinazioni).