L’assicurazione malattie obbligatoria partecipa alle spese per le prestazioni prescritte da una medica o un medico volte alla diagnosi e al trattamento di una malattia o in caso di maternità nonché per le prestazioni di cura e per i medicamenti.
Sostanzialmente l’assicurazione malattie obbligatoria si assume i costi delle prestazioni definite come obbligatorie dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Queste sono stabilite con precisione nell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre). Si tratta esclusivamente di prestazioni in natura. La legge federale sull’assicurazione malattie sancisce che devono essere efficaci, appropriate ed economiche.
Le prestazioni per i trattamenti medici ambulatoriali sono conteggiate secondo il tempo necessario in base a punti tariffali (Tarmed). Quelle per i trattamenti in ospedale sono rimunerate mediante forfait (importi forfettari per caso, SwissDRG).
L’assicurazione malattie obbligatoria si assume le spese per i trattamenti ambulatoriali nonché per la degenza nel reparto comune di un ospedale che figura nell’elenco degli ospedali. Il reparto comune è il reparto standard con assistenza medica generale. L’assicurazione malattie obbligatoria non si assume i costi delle prestazioni per i reparti semiprivati o privati di un ospedale. Per queste prestazioni si devono stipulare assicurazioni complementari facoltative.