L’assicurazione malattie obbligatoria si assume i costi per prestazioni particolari in caso di maternità.
Per le prestazioni in seguito a maternità non si deve pagare la franchigia, né l’aliquota percentuale né il contributo ai costi di degenza ospedaliera.
A partire dalla 13 a settimana di gravidanza e fino a 8 settimane dopo il parto non sono coperti solo i costi dovuti alla maternità, ma anche le prestazioni mediche generali e le cure in caso di malattia.
In caso di maternità sono inclusi nella copertura:
- durante la maternità, sette visite mediche (personale medico, levatrici), inclusi due controlli agli ultrasuoni;
- nel caso di una gravidanza a rischio, il numero necessario di visite mediche;
- il test del primo trimestre per valutare il rischio delle trisomie 13, 18 e 21;
- le visite di controllo regolari dalla ginecologa o dal ginecologo (eventualmente eseguibili anche da una levatrice);
- la preparazione al parto e la relativa consulenza;
- il parto in ospedale o in una casa per partorienti;
- la consulenza per l’allattamento;
- la degenza e le cure della neonata o del neonato finché è in ospedale insieme alla madre.