L’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) e le assicurazioni complementari facoltative (LCA) possono essere disdette indipendentemente l’una dalle altre.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
L’assicurazione di base obbligatoria può essere disdetta per fine dicembre con preavviso di un mese. Ciò significa che la disdetta deve pervenire alla cassa malati entro il 30 novembre.
Nel modello standard, l’assicurazione di base può essere disdetta anche per fine giugno con preavviso di tre mesi. Per modello standard si intende che è stata scelta la franchigia standard e non si è optato per un modello di assicurazione speciale, come l’HMO, la telemedicina ecc.
Le assicurazioni complementari facoltative possono essere disdette per la fine dell’anno. Il termine di disdetta è il 30 settembre. Se la disdetta avviene dopo questa data, il contratto di assicurazione prosegue anche durante l’anno seguente.
Per spiegazioni più dettagliate sulla disdetta, vedi il capitolo “Risparmiare sui premi di cassa malati”.