Per le persone con un’attività lucrativa viene eseguito un cosiddetto confronto del reddito: viene calcolato a quanto potrebbe ammontare il reddito da lavoro senza invalidità al 100 per cento.
Quindi viene calcolato a quanto potrebbe ammontare il reddito percepito con il danno alla salute e dopo l’attuazione dei provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili.
La differenza tra i due importi viene definita perdita di guadagno indotta dall’invalidità. Trasformando in percentuale si ottiene il grado d’invalidità, il cosiddetto grado AI.