Come viene regolato il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità?

Oltre alle prestazioni complementari annue, che vengono versate mensilmente, una persona avente diritto può far valere anche le spese di malattia e d’invalidità che non sono già coperte da un’assicurazione (in merito vedi anche LPC art. 9).

Rimborso delle spese anche senza diritto alle prestazioni complementari annue

Un rimborso delle spese di malattia e d’invalidità attraverso le prestazioni complementari spetta anche alle persone che non beneficiano delle prestazioni complementari annue. Questo è il caso quando a causa di un eccedenza dei redditi non si ha diritto a una prestazione complementare annua, ma i costi per le spese di malattia e d’invalidità superano l’eccedenza dei redditi.

La rispettiva richiesta va inoltrata presso l’ufficio PC competente (cassa di compensazione AVS).

Per i rimborsi sulle prestazioni complementari annue vedi anche LPC art. 14 cpv. 6.