Oltre alle prestazioni complementari annue, che vengono versate mensilmente, una persona avente diritto può far valere anche le spese di malattia e d’invalidità che non sono già coperte da un’assicurazione (in merito vedi anche LPC art. 9).
Prestazioni delle assicurazioni sociali
- cure dentarie
- aiuto, cura e assistenza a domicilio o ambulatoriali
- alloggio con assistenza (pianificato, è previsto un dibattito in parlamento ancora nel corso del 2024)
- soggiorni temporanei in un istituto o in un ospedale (al massimo per 3 mesi)
- balneoterapie e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico
- regimi dietetici d’importanza vitale
- trasporto al più vicino luogo di cura
- mezzi ausiliari
- franchigia e aliquota percentuale per l’assicurazione sanitaria obbligatoria fino a un massimo di CHF 1000
Un rimborso delle spese di malattia e d’invalidità attraverso le prestazioni complementari spetta anche alle persone che non beneficiano delle prestazioni complementari annue. Questo è il caso quando a causa di un eccedenza dei redditi non si ha diritto a una prestazione complementare annua, ma i costi per le spese di malattia e d’invalidità superano l’eccedenza dei redditi.
La rispettiva richiesta va inoltrata presso l’ufficio PC competente (cassa di compensazione AVS).
Per i rimborsi sulle prestazioni complementari annue vedi anche LPC art. 14 cpv. 6.