Quanto è possibile versare nel pilastro 3a?

L’ammontare dell’importo che può essere versato nel pilastro 3a è limitato e per ogni anno viene stabilito per legge. Il versamento massimo si riferisce sempre a un anno civile.

L’importo che una persona può versare dipende dai pagamenti effettuati nel secondo pilastro durante l’anno civile in questione, sia da parte della datrice o del datore di lavoro, sia volontariamente da parte della persona assicurata.

Le persone che nel rispettivo anno civile non hanno esercitato un’attività lucrativa, non possono eseguire versamenti nel pilastro 3a. Le persone disoccupate possono invece eseguire versamenti, nella misura in cui sono registrate ufficialmente come disoccupate e percepiscono un’indennità giornaliera dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Gli importi possono essere versati più volte durante l’anno oppure come somma unica. Non devono inoltre avvenire regolarmente: non esiste alcun obbligo al versamento annuale e nessun importo minimo. Se durante uno o più anni non vengono effettuati versamenti, il conto continua ad esistere, il capitale risparmiato viene mantenuto e gli interessi conteggiati.

Il versamento deve avvenire nel rispettivo anno civile. I pagamenti successivi per gli anni trascorsi non sono ammessi retroattivamente.