L’AVS è un’assicurazione obbligatoria per l’intera popolazione, in particolare per tutte le persone che sono domiciliate o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Sono tenute a pagare i contributi tutte le persone in età lavorativa, anche quelle che non guadagnano denaro.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Non devono assicurarsi all’AVS le persone che si trattengono in Svizzera solo per breve tempo o che pagano i contributi a un’assicurazione sociale all’estero e per cui il pagamento dei contributi in Svizzera costituirebbe quindi un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.
Per le persone impiegate in Svizzera che lavorano nell’UE o viceversa (distacco) vige la libera circolazione (ALC). Restano assicurate nel Paese in cui sono impiegate e non devono pagare contributi alle assicurazioni sociali nel Paese in cui sono inviate.
La Svizzera ha accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali anche con alcuni Paesi al di fuori dell’UE.
I distacchi vanno notificati alla cassa di compensazione, vedi moduli A1, COC o ALPS (in formato elettronico).
Su richiesta, le persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato UE/AELS che acquisiscono domicilio al di fuori dell’UE e dell’AELS possono scegliere di restare assicurate all’AVS. La condizione è che siano state assicurate ininterrottamente all’AVS nei 5 anni precedenti e che presentino domanda entro un anno dopo aver lasciato la Svizzera.