Per il calcolo della rendita sono determinanti i seguenti fattori: il periodo di contribuzione, il reddito annuo medio e gli accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Con la revisione dell’AVS, nonostante l’aumento dell’età di riferimento, il numero di anni di contribuzione non è stato adeguato ed è quindi tuttora diverso per uomini e donne.
Il periodo di contribuzione è completo se sono pervenuti i contributi per un totale di 44 anni per gli uomini e di 43 anni per le donne, ovvero in teoria dal 21° al 65° anno d’età.
I contributi versati prima del 21° anno d’età servono a colmare eventuali lacune contributive che potrebbero sorgere in seguito.
Sono considerati anni di contribuzione completi gli anni in cui una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per almeno 11 mesi durante i quali:
- ha pagato il contributo minimo;
- il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- ha avuto diritto ad accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Per ogni anno di contribuzione mancante, le rendite di vecchiaia e le rendite per i superstiti sono ridotte di 1/44, ossia circa del 2,27 per cento all’anno.
I redditi da lavoro registrati a partire dal 21° anno d’età nel conto individuale su cui sono versati i contributi AVS sono sommati e moltiplicati per un fattore di rivalutazione come compensazione del rincaro.
Calcolo della rendita per superstiti: se una persona è deceduta prima del suo 46° anno d’età, viene aggiunto un supplemento di carriera. La somma così ottenuta è divisa per il numero di anni di contribuzione; il risultato è il reddito annuo medio determinante.
Un accredito per compiti educativi è una somma di denaro fittizia di cui si tiene conto automaticamente nel calcolo della rendita per determinare il reddito annuo medio. Per ogni “anno dedicato all’educazione” di figlie e figli fino all’età di 16 anni, i genitori domiciliati in Svizzera ricevono un accredito (al massimo 16 per figlia o figlio).
Se entrambi i genitori accudiscono parimenti la figlia o il figlio, l’accredito per compiti educativi è diviso a metà. Se più figlie o figli hanno la stessa età, si riceve solo un accredito all’anno. La condizione per l’accredito è che il genitore sia assicurato all’AVS.
Finché il conteggio degli accrediti per compiti educativi non viene regolamentato, questi sono assegnati integralmente alla madre.
Un accredito per compiti assistenziali è una somma di denaro fittizia di cui si tiene conto nel calcolo della rendita per determinare il reddito annuo medio. Viene applicato su richiesta se è provato che qualcuno assiste parenti diretti o partner bisognosi di cure.
Affinché l’accredito per compiti assistenziali sia riconosciuto a tempo debito per il calcolo della rendita è necessario presentare richiesta ogni anno presso lo sportello della cassa di compensazione AVS del domicilio della persona assistita. Per il riconoscimento è necessario soddisfare determinati criteri (elenco non esaustivo): la persona assistita, tra l’altro, deve ricevere una rendita AVS, AI o LAINF o un sostegno dall’assicurazione militare (AM) e non deve abitare a più di 30 km di distanza.