L’età di pensionamento (età di riferimento) delle donne viene aumentata da 64 a 65 anni in quattro fasi. Si innalzerà di tre mesi per la prima volta il 1° gennaio 2025. Le prime a esserne interessate saranno le donne nate nel 1961. Poi l’aumento avverrà in tre ulteriori fasi fino alla classe 1964. Da questo anno di nascita in poi, l’età di pensionamento sarà di 65 anni.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il 1961 e il 1969 compreso. Sono previste misure per evitare riduzioni considerevoli della rendita.
Per le donne nate tra il 1961 e il 1969, in caso di un’eventuale riscossione anticipata della rendita la riduzione di quest’ultima è minore di quanto sarebbe normalmente. Inoltre, più basso era il reddito medio prima del pensionamento, minore sarà questa riduzione a vita.
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che non richiedono la riscossione anticipata della rendita riceveranno invece un supplemento di rendita versato a vita, che, a seconda del reddito e della durata di contribuzione (completa o incompleta), ammonta a CHF 12.50-160 al mese. In caso di reddito medio basso, il supplemento di rendita è più elevato.
Dal 2024 il pensionamento è reso più flessibile. È possibile richiedere la propria rendita in qualsiasi momento tra i 63 e i 70 anni.
Le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969 hanno l’opzione di andare in pensione già a 62 anni. Esiste la possibilità di anticipare o rinviare anche solo una determinata parte della rendita di vecchiaia AVS.
La rendita sarà ridotta a vita proporzionalmente a ogni mese di riscossione anticipata.
Se la rendita è rinviata, è possibile per esempio ridurre il tempo di lavoro dopo aver compiuto 65 anni, compensando il reddito mancante con una parte della rendita di vecchiaia. La parte flessibile della rendita di vecchiaia può essere compresa tra il 20 e l’80 per cento.
È anche possibile scegliere una combinazione di riscossione anticipata e di rinvio di una parte della rendita.
Opuscolo informativo 3.04 “Riscossione flessibile della rendita”