Se il guadagno annuo di una persona impiegata è inferiore alla soglia d’entrata LPP pari a CHF 22 680 (guadagno minimo che richiede contributi per la cassa pensioni), le datrici e i datori di lavoro possono applicare la procedura di conteggio dell’AVS semplificata. Inoltre vi è la possibilità di dedurre prima le imposte dal salario.
Tuttavia, possono ricorrere al conteggio semplificato solo le aziende per cui la somma della totalità dei salari soggetti all’AVS di tutte le persone impiegate non supera l’importo di CHF 58 800. Inoltre, tutti i salari dell’azienda devono essere conteggiati mediante la procedura semplificata.
Sono esclusi dal conteggio semplificato i familiari attivi nell’impresa della datrice o del datore di lavoro (coniuge, figlie e figli).
L’annuncio per la procedura di conteggio dell’AVS semplificata deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
Annuncio per la procedura di conteggio dell’AVS semplificata
Opuscolo informativo 2.07 “Procedura di conteggio dell’AVS semplificata”