Per le persone impiegate assicurate obbligatoriamente, la datrice o il datore di lavoro si assume la metà dei contributi, l’altra metà viene dedotta dal salario. La datrice o il datore di lavoro trasferisce entrambi gli importi alla cassa pensioni. L’ammotare dei contributi dipende dall’età ed è stabilito nel regolamento della rispettiva cassa pensioni, ma i tassi minimi sono stabiliti per legge. In singoli casi, la datrice o il datore di lavoro può fornire volontariamente un contributo superiore.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
Le persone con un’attività indipendente si assumono autonomamente la totalità dei contributi. Poiché possono assicurarsi soltanto su base volontaria, non rientrano nel regime obbligatorio. Di conseguenza non sono assicurate alle stesse condizioni delle persone impiegate assicurate obbligatoriamente. I contributi possono risultare superiori oppure inferiori rispetto alle persone assicurate obbligatoriamente.
Le persone indipendenti pagano i loro contributi secondo un piano di previdenza concordato con la cassa pensioni. Questo stabilisce l’entità dei contributi e le prestazioni che la cassa pensioni eroga al verificarsi di un evento assicurato.
Se per un impiego viene raggiunto un salario annuo di CHF 22 680 (soglia d’entrata), esso è assicurato obbligatoriamente. Sono assicurati anche i redditi da lavoro superiori a questa soglia. Non sono tuttavia assicurati i redditi da lavoro al di sotto di essa. Si tratta in questo caso di cosiddetti salari di poco conto.
Esiste la possibilità di far assicurare anche i salari di poco conto: le persone impiegate presso diversi datori o datrici di lavoro possono assicurarsi volontariamente presso la cassa pensioni di uno di questi, se ciò è ammesso dal regolamento della rispettiva cassa pensioni. Se non è possibile affiliarsi a una di queste casse pensioni, l’unica soluzione è assicurarsi presso la la Fondazione istituto collettore LPP.
Quando una persona è impiegata presso più datrici o datori di lavoro oppure svolge diversi lavori presso la stessa datrice o lo stesso datore di lavoro, per i quali esistono contratti di lavoro separati, i salari non vengono sommati. Ciò può comportare la mancanza di un’assicurazione obbligatoria presso una cassa pensioni.
L’affiliazione a una cassa pensioni è possibile su base volontaria nel cosiddetto regime LPP sovraobbligatorio. In questo caso le prescrizioni minime di legge non si applicano. Questo lascia alle casse pensioni più libertà nello stabilire le condizioni.
Vantaggi: in questo modo è possibile migliorare le prestazioni AVS e AI.
Svantaggi: le datrici o i datori di lavoro non devono partecipare al pagamento dei contributi. Le rendite sono solitamente inferiori rispetto al regime LPP obbligatorio rigorosamente tutelato per legge.
Soluzione B: nessuno dei salari raggiunge i CHF 22 680 annui, la somma di tutti i salari è però superiore
L’affiliazione a una cassa pensioni è possibile su base volontaria. Le datrici o i datori di lavoro possono essere obbligati a versare nella cassa pensioni della persona con più impieghi la cosiddetta quota a carico del datore di lavoro.
Attenzione: le persone impiegate devono attivarsi autonomamente e far valere per tempo (solitamente quando iniziano l’impiego) il diritto al pagamento dei contributi presso le datrici o i datori di lavoro.
L’assicurazione presso una cassa pensioni è obbligatoria per i salari che raggiungono la soglia d’entrata LPP di CHF 22 680. Per gli altri salari inferiori derivanti da altre occupazioni parziali è possibile obbligare le datrici o i datori di lavoro al pagamento dei contributi.
Attenzione: le persone impiegate devono attivarsi autonomamente e far valere per tempo (solitamente quando iniziano l’impiego) il diritto al pagamento dei contributi per i salari che non raggiungono la soglia d’entrata presso le datrici o i datori di lavoro.
Cosa fare se il salario annuo scende al di sotto di CHF 22 680 e l’assicurazione obbligatoria si estingue?
Il risparmio di vecchiaia può essere continuato su base volontaria. Ciò è possibile presso la cassa pensioni alla quale si era affiliati fino a quel momento, a condizione che il regolamento della cassa pensioni lo consenta. In caso contrario, il risparmio per la vecchiaia può essere proseguito presso la Fondazione istituto collettore LPP. I contributi vanno pagati autonomamente. Fa eccezione la situazione illustrata sopra (soluzione B).
Le casse pensioni sono organizzate privatamente. Ogni cassa applica il suo regolamento. La legge federale sulla previdenza professionale stabilisce soltanto i requisiti minimi. Nei loro regolamenti, le casse pensioni possono stabilire miglioramenti e complementi a favore delle persone assicurate.
Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone disoccupate che percepiscono indennità giornaliere o indennità dalla cassa di disoccupazione e il cui salario giornaliero è superiore a CHF 87.10.
Dall’indennità giornaliera superiore a CHF 87.10 viene dedotto lo 0,125 per cento quale contributo alla cassa pensioni. Da parte sua anche l’assicurazione contro la disoccupazione contribuisce con lo 0,125 per cento e trasferisce entrambi i contributi, dunque lo 0,25 per cento, all’istituto collettore.
I contributi coprono soltanto l’assicurazione di rischio in caso di invalidità o decesso. Per il risparmio di vecchiaia non sono dovuti i contributi obbligatori, poiché il risparmio di vecchiaia non è assicurato in caso di disoccupazione. Questo può tuttavia essere continuato su base volontaria.
La differenziazione tra disoccupazione totale e parziale non è rilevante. È determinante unicamente se il salario giornaliero è superiore o meno a CHF 87.10. Sono dunque assicurate anche le persone parzialmente disoccupate, purché venga raggiunto il salario giornaliero richiesto.