Chi può assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni?

Possono assicurarsi volontariamente presso una cassa pensioni le persone impiegate che non raggiungono la soglia d’entrata di CHF 22 680 per anno e datrice o datore di lavoro oppure che hanno un rapporto di lavoro di tre mesi o più breve, nonché le persone con un’attività indipendente.

Nella pratica si tratta in particolare di persone con vari impieghi e redditi da lavoro bassi, persone impiegate con un’attività accessoria che versano contributi al secondo pilastro nell’attività principale nonché persone impiegate senza datrice o datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo (ad esempio persone che lavorano all’estero per un’azienda con sede in Svizzera).

Persone con un’attività indipendente

Le persone con un’attività lucrativa indipendente possono assicurarsi volontariamente, purché siano annunciate e registrate ufficialmente come indipendenti presso la cassa di compensazione AVS. Esistono diverse possibilità:

  • attraverso un’associazione professionale, se ne sono membri e l’associazione professionale offre una soluzione per la previdenza;
  • presso la cassa pensioni delle persone che impiegano, se impiegano personale e devono assicurarlo presso una cassa pensioni;
  • presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Persone impiegate con redditi bassi oppure lavori diversi o temporanei

Nel settore della cultura, molte persone con un’attività lucrativa hanno vari impieghi, spesso con grado di occupazione ridotto. Sono però assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni soltanto i salari che annualmente raggiungono almeno CHF 22 680 per datrice o datore di lavoro. Se nessuno dei salari raggiunge il minimo annuo di CHF 22 680 o se l’impiego non dura oltre i tre mesi, non sussiste nessuna assicurazione obbligatoria presso una cassa pensioni.

Anche queste persone possono aderire volontariamente a una cassa pensioni:

  • attraverso un’associazione professionale, se ne sono membri e l’associazione professionale offre una soluzione per la previdenza;
  • attraverso una delle casse pensioni della Rete Previdenza Cultura;
  • presso la Fondazione istituto collettore LPP, se i loro redditi annui da diversi impieghi superano i CHF 22 680 annui totali.

Continuare a lavorare oltre l’età di pensionamento

Se una persona dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (età di pensionamento) continua ad esercitare un’attività lucrativa, può richiedere che le prestazioni per la vecchiaia, ovvero il versamento della rendita di vecchiaia o dell’avere di vecchiaia, vengano posticipate.

I posticipi portano a una rendita di vecchiaia più elevata. Questi sono ammessi al massimo fino a un’età di 70 anni. A seconda del regolamento della cassa pensioni, è possibile versare contributi supplementari (vedi riscatto nella cassa pensioni), il che incrementa ulteriormente l’avere di vecchiaia e con esso la futura rendita di vecchiaia.

Le persone assicurate che scelgono un pensionamento parziale a partire dall’età di 58 anni senza ridurre il loro grado di occupazione di oltre la metà prima di raggiungere l’età di riferimento (età di pensionamento) possono continuare ad assicurare il loro guadagno intero, percepito fino a quel momento, a spese proprie. Questo significa che pagano autonomamente i contributi per le parti di salario che vengono a mancare; le datrici o i datori di lavoro non devono parteciparvi.