Nota: di seguito vengono descritte a grandi linee le prestazioni minime LPP previste per legge. Nei loro regolamenti, le casse pensioni possono prevedere prestazioni nettamente migliori. Dalle spiegazioni seguenti non può essere dedotto alcun diritto legale, sono determinanti unicamente le leggi applicabili e i regolamenti delle casse pensioni.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
L’avere di vecchiaia in un determinato momento viene convertito in una rendita in seguito versata per il resto della vita.
In alternativa, qualora il regolamento della cassa pensioni lo permetta, l’avere di vecchiaia può anche essere versato sotto forma di capitale.
Il versamento della rendita ha inizio il mese successivo al pensionamento. La ricezione della rendita avviene regolarmente al raggiungimento dell’età stabilita dalla cassa pensioni nel regolamento quale età di riferimento. Può avvenire al più presto a 58 anni o, se l’attività lucrativa continua dopo l’età di pensionamento, al più tardi a 70 anni. Se l’avere di vecchiaia viene percepito prima dell’età di riferimento, ciò può comportare una riduzione della rendita.
Una persona assicurata può richiedere che un quarto del capitale di vecchiaia risparmiato nella parte obbligatoria della cassa pensioni venga versato in contanti. Le casse pensioni possono prevedere anche altre parti, in particolare nel regime sovraobbligatorio.
I versamenti sotto forma di capitale comportano una riduzione della rendita e richiedono il consenso della persona coniuge (oppure della o del partner nel caso delle unioni domestiche registrate). L’intenzione di prelevare il capitale deve essere annunciata per tempo alla cassa pensioni.
L’aliquota di conversione stabilisce l’ammontare minimo della rendita annua in per cento dell’avere di vecchiaia. Dal 2014, per i diritti alla rendita ammonta al 6,8 per cento e vale unicamente per la parte obbligatoria dell’assicurazione.
È possibile applicare il seguente calcolo approssimativo: da un avere di vecchiaia di CHF 100 000 si ottiene una rendita mensile di circa CHF 560, che viene versata in aggiunta alla rendita AVS. Da un avere di vecchiaia di CHF 500 000 si ottiene dalla cassa pensioni una rendita di circa CHF 2800.
Per quanto riguarda il regime sovraobbligatorio, le casse pensioni possono stabilire liberamente l’aliquota di conversione. Presso la maggior parte delle casse si situa al di sotto dell’aliquota obbligatoria stabilita per legge.
Le persone che al momento del pensionamento (età di riferimento) si occupano del mantenimento di figlie o figli di età inferiore ai 18 anni ricevono per ogni figlia o figlio una rendita supplementare per un importo minimo equivalente al 20 per cento della rendita di vecchiaia. Per una figlia o un figlio in formazione o invalido, il diritto sussiste fino a un’età di 25 anni.
È determinante se alla persona assicurata spetta o meno una rendita di vecchiaia.
Nota: se nel regime sovraobbligatorio la rendita è superiore rispetto al regime obbligatorio, non viene versata alcuna rendita LPP supplementare per figli.
Il diritto a percepire una rendita d’invalidità della cassa pensioni inizia a partire da un grado d’invalidità del 40 per cento (analogamente all’AI del primo pilastro), ovvero quando a causa di una limitazione dovuta a ragioni di salute le autorità hanno riconosciuto un’incapacità al guadagno di almeno il 40 per cento (procedura AI).
La rendita della cassa pensioni viene corrisposta se la persona assicurata all’insorgere dell’invalidità era assicurata presso la cassa pensioni (assicurazione di rischio).
La richiesta di una rendita d’invalidità non deve soltanto essere annunciata al primo pilastro presso l’assicurazione contro l’invalidità (AI), bensì inoltrata separatamente anche presso la cassa pensioni.
La decisione del primo pilastro è vincolante anche per la cassa pensioni. Si raccomanda di inoltrare presso la cassa pensioni una copia della decisione di rendita AI del primo pilastro.
Se una persona percepisce una rendita d’invalidità della cassa pensioni e deve mantenere figlie o figli minorenni (minori di 18 anni) oppure figlie o figli in formazione (fino a 25 anni), per ogni figlia o figlio sussiste un diritto a una rendita per figli per un importo pari al 20 per cento della rendita d’invalidità.
Nota: se nel regime sovraobbligatorio la rendita è superiore rispetto al regime obbligatorio, questa è sufficiente e non viene versata alcuna rendita LPP supplementare per figli.
Se una persona muore prima dell’età di pensionamento, la persona coniuge oppure il partner registrato o la partner registrata riceve una rendita vedovile che corrisponde al 60 per cento di una rendita d’invalidità della cassa pensioni.
Se la persona assicurata muore dopo il pensionamento, la persona superstite riceve una rendita di vecchiaia che corrisponde al 60 per cento di una rendita d’invalidità della cassa pensioni.
L’ottenimento di una rendita vedovile sottostà a determinate condizioni. La persona superstite deve:
- rispondere per il mantenimento di almeno una figlia o un figlio oppure;
- avere più di 45 anni e il matrimonio deve essere durato almeno 5 anni.
Se nessuna delle due condizioni è soddisfatta, sussiste il diritto a un’indennità vedovile unica equivalente all’ammontare di 3 rendite annue.
Le coppie di conviventi e le coppie di coniugi non sono equiparate. Le coppie di conviventi non hanno alcun diritto obbligatorio alle prestazioni per superstiti. Tuttavia, le casse pensioni più progressiste garantiscono una certa tutela anche alle coppie di conviventi e consentono di designare come beneficiaria la persona superstite.
A tal fine la convivenza deve tuttavia essere durata almenoda 3 a 8 anni, a seconda del regolamento della cassa pensioni, ed essere documentata per iscritto e comprovata presso la cassa pensioni.
Le condizioni e i moduli di annuncio possono essere richiesti presso la cassa pensioni. Se le persone assicurate non annunciano la persona convivente, il capitale di decesso rimane presso la cassa pensioni.
Se una persona assicurata muore prima del pensionamento e ha figlie o figli minorenni (al di sotto dei 18 anni), per ogni figlia o figlio ha diritto a una rendita per orfani, che corrisponde al 20 per cento di una rendita d’invalidità della cassa pensioni. Per una figlia o un figlio in formazione o invalido, il diritto sussiste fino all’età di 25 anni.
Se la persona assicurata muore dopo il pensionamento e ha figlie o figli minorenni (al di sotto dei 18 anni), per ogni figlia o figlio ha diritto a una rendita per orfani, che corrisponde al 20 per cento di una rendita di vecchiaia della cassa pensioni. Per una figlia o un figlio in formazione o invalido, il diritto sussiste fino all’età di 25 anni.
Secondo la prestazione di libero passaggio, l’avere di vecchiaia risparmiato appartiene alla persona assicurata anche se questa non può disporne liberamente, ma con un cambiamento di datrice o datore di lavoro, o lo scioglimento del rapporto di lavoro, può “portarlo con sé”.
Rientrano nel capitale di libero passaggio:
- i depositi della persona assicurata (riscatti, prestazioni di libero passaggio fornite);
- i contributi personali della persona assicurata (deduzioni salariali);
- nel primato di contributi, i contributi della datrice o del datore di lavoro;
- nel primato delle prestazioni si aggiunge un supplemento che dipende dall’età;
- l’utile da interessi sul capitale totale.
In caso di cambiamento di datrice o datore di lavoro, l’avere di vecchiaia risparmiato viene trasferito alla cassa pensioni della nuova datrice o del nuovo datore di lavoro. Il denaro versato in questa forma conta quindi come avere di vecchiaia presso la nuova cassa pensioni.
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, l’avere di vecchiaia risparmiato può essere trasferito su un conto di libero passaggio presso una banca o su una polizza di libero passaggio presso un’assicurazione. Anche la Fondazione istituto collettore LPP offre questa prestazione. Per le professioniste e i professionisti della cultura questa è probabilmente la soluzione migliore, invece che investire il denaro o assicurarlo.
Le persone assicurate che escono dalla cassa pensioni devono comunicare a quest’ultima dove il denaro di libero passaggio deve essere trasferito. In caso contrario, al più tardi dopo due anni, la rispettiva cassa pensioni deve trasferire il denaro di libero passaggio all’istituto collettore.
Ogni anno le autorità svizzere lanciano un appello richiamando l’attenzione sugli averi di vecchiaia dimenticati. Chi presume di avere diritto ad averi dimenticati può annunciarsi presso le autorità incaricandole di svolgere una ricerca degli averi.
Le regolamentazioni esatte possono essere consultate nella legge sul libero passaggio. Queste si applicano sia sulla parte obbligatoria che su quella del regime sovraobbligatorio delle casse pensioni.
In caso di divorzio o scioglimento di un’unione domestica registrata ogni coniuge o partner ha diritto alla metà delle prestazioni di uscita dell’altra persona a seconda della durata del matrimonio o dell’unione domestica registrata. I compiti di assistenza vengono considerati e conteggiati.
Questo conguaglio è applicabile anche se in quel momento il coniuge oppure la persona partner registrata è invalida. Se la persona coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato è già pensionato, viene divisa la rendita di vecchiaia invece del capitale di previdenza. Sono determinanti la durata del matrimonio o dell’unione domestica registrata e i bisogni di previdenza.
Continuazione dell’assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro a partire da un’età di 58 anni
Le persone impiegate che perdono il lavoro dopo aver compiuto 58 anni a causa di una disdetta da parte della datrice o del datore di lavoro possono richiedere che la loro copertura assicurativa presso la cassa pensioni continui. Continuano a essere assicurate alle condizioni valide fino a quel momento nell’assicurazione di rischio contro l’invalidità e il decesso e possono lasciare invariato il capitale di vecchiaia oppure ampliarlo ulteriormente. Devono tuttavia rispondere autonomamente per tutti i contributi e i costi amministrativi.