Gli averi di previdenza del pilastro 3a vengono prelevati in età di pensionamento come capitale. Il pilastro 3a, a differenza del secondo pilastro, non offre una rendita. Il momento del prelievo può essere scelto in modo flessibile entro determinati limiti. A determinate condizioni è possibile prelevare l’intero importo o, se sono presenti più conti 3a, anche una parte dell’avere, prima dell’età di pensionamento.
Prestazioni delle assicurazioni sociali
I conti di previdenza 3a vengono chiusi regolarmente in età di riferimento per la pensione, gli averi possono però essere prelevati già fino a 5 anni prima dell’età di riferimento (uomini fino all’età di 70 anni, donne fino a 69 o 70 anni, a seconda dell’età, vedi età di riferimento).
Chi continua a esercitare un’attività lucrativa una volta raggiunta l’età di riferimento per la pensione ed è in grado di dimostrarlo, può posticipare il prelievo fino a 5 anni dopo l’età di riferimento per la pensione.
Per i singoli conti 3a non è possibile un prelievo flessibile, rispettivamente un prelievo parziale, come è ad esempio il caso per la rendita AVS. Quando vengono prelevati gli averi 3a, indipendentemente dalla modalità di prelievo, l’avere viene rilevato per le imposte sul reddito. Vedi anche sotto “prelievo eccezionale”.
Per tutti i pagamenti vanno pagate le imposte.
A determinate condizioni il prelievo anticipato del pilastro 3a è possibile già prima dell’età di pensionamento.
Sia con un prelievo anticipato che con un prelievo regolare nell’età di pensionamento, è necessario chiudere un intero conto 3a, i prelievi parziali da un singolo conto non sono possibili. Per consentire una pianificazione e gestione più flessibile, si raccomanda perciò di gestire più conti 3a. In presenza di più conti, è possibile chiudere singoli conti consecutivamente oppure tutti contemporaneamente.
Gli averi 3a possono essere utilizzati per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente con le seguenti modalità:
- dopo la cessazione dell’attività svolta fino a quel momento come persona impiegata e l’inizio di un’attività lucrativa indipendente nell’arco di un anno;
- dopo la cessazione dell’attività svolta fino a quel momento come persona indipendente e l’inizio di un’attività lucrativa indipendente in un settore professionale diverso nell’arco di un anno.
Il prelievo anticipato di averi 3a (chiusura di conti 3a) per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente comporta dei rischi. Se l’attività indipendente non funziona e il patrimonio viene consumato, si perde un sostegno importante per la vecchiaia, il che può portare all’impoverimento. A differenza del prelievo per la proprietà di abitazioni, non esiste nessun controvalore.
L’avere del pilastro 3a può essere trasferito e impiegato per il riscatto nel secondo pilastro. In questo modo per esempio, le persone con un’attività indipendente possono trasformare indirettamente gli averi di previdenza del pilastro 3a in una futura rendita del secondo pilastro.
La condizione è che esista un secondo pilastro o che venga istituito, e che l’avere di previdenza 3a venga trasferito direttamente nel secondo pilastro. Il trasferimento è fiscalmente neutro, questo significa che non viene tassato.
Viceversa, il trasferimento dell’avere di vecchiaia dal secondo pilastro (cassa pensioni) al pilastro 3a non è possibile.
Il pilastro 3a può essere prelevato per investimenti e finanziamenti parziali nella proprietà di abitazioni. L’immobile o l’appartamento deve essere abitato dalla persona stessa (domicilio e uso proprio). Il prelievo per la proprietà di abitazioni è possibile ogni 5 anni (ogni 5 anni possono essere chiusi uno o più conti 3a per la proprietà di abitazioni):
- per acquistare o costruire una casa;
- per acquistare quote di partecipazione ad un’abitazione in cooperativa;
- per la restituzione di prestiti ipotecari.
Con il pensionamento, l’avere risparmiato nel pilastro 3a viene pagato alla persona titolare del conto bancario 3a, rispettivamente della polizza assicurativa 3a. Se decede prima del prelievo, l’avere viene pagato alle persone che secondo la legge vi hanno diritto (persone beneficiarie ai sensi del diritto di previdenza). L’ordine delle persone beneficiarie può essere modificato.
Da una modifica del diritto successorio nel 2023, gli averi 3a non rientrano più nella massa ereditaria. Questo significa che gli averi 3a non devono essere suddivisi secondo il diritto successorio tra le eredi e gli eredi legali. L’avere viene però considerato nel calcolo delle porzioni legittime: gli averi 3a vengono computati nella sostanza che una persona lascia. Su questo si basa il diritto legale all’eredità delle eredi e degli eredi (porzioni legittime).
L’ordine delle persone beneficiarie per il pagamento di averi 3a vale soltanto per la parte dell’avere che non era ancora stato prelevato quando la persona deceduta era ancora in vita. Se è già stato prelevato in parte o completamente, la parte che ne resta rientra nella massa ereditaria. Se in caso di successione non ne rimane più nulla, non viene considerato.
Il pagamento di averi 3a è assoggettato alle imposte.
La modifica dell’ordine delle persone beneficiarie degli averi 3a è particolarmente interessante per le o i partner conviventi. Possono infatti favorirsi a vicenda, ovvero destinarsi reciprocamente il patrimonio del pilastro 3a.
Per i versamenti vi è da notare che, a seconda del luogo di domicilio, potrebbero essere applicate imposte sulle successioni o sulle donazioni. Soprattutto nel caso di partner conviventi, le imposte fiscali possono essere elevate. In alcuni Cantoni esistono franchigie dei contributi che non sono tassate. Poiché le imposte sulle successioni o sulle donazioni sono regolate cantonalmente, la prassi non è unitaria.
1. La persona coniuge superstite, o la persona partner registrata superstite (persona partner dello stesso sesso iscritta nel registro dello stato civile, non convivente).
2. Le persone seguenti (è possibile nominare più persone beneficiarie):
- le discendenti e i discendenti diretti (figli);
- persone fisiche (non persone giuridiche), che sono state sostenute in misura notevole dalla persona deceduta;
- persone fisiche che prima del decesso hanno condotto ininterrottamente per almeno cinque anni una comunione di vita con la persona deceduta;
- persone fisiche che insieme alla persona deceduta devono mantenere uno o più figlie o figli comuni.
3. I genitori
4. I fratelli e le sorelle
5. Altre persone eredi
Se non altrimenti specificato viene applicato l’ordine legale dei beneficiari.
È prescritto in modo invariabile l’ordine legale della gerarchia 1 e 2. A partire dal punto 3 l’ordine può essere modificato liberamente.
I diritti delle singole persone vanno citati esattamente. Le o i partner conviventi rientrano tra le altre persone eredi (punto 5).
La cosa migliore è inserire l’ordine in un testamento o in un contratto successorio. È altresì possibile lasciare una conferma scritta alla banca o all’assicurazione dove la previdenza 3a è stata istituita. Si raccomanda in ogni caso di mettere per iscritto le volontà.