A quanto ammonta l’indennità IPG?

L’indennità di perdita di guadagno ammonta all’80 per cento del reddito conseguito prima dell’entrata in servizio. Il reddito mensile è diviso per 30 giorni; dell’importo risultante l’80 per cento è versato come indennità giornaliera.

Se prima dell’entrata in servizio il reddito era inferiore a CHF 2580 al mese, vi è una garanzia minima e si utilizza come base di calcolo l’80 per cento di CHF 2580, il che corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 69.

Il reddito mensile massimo preso in considerazione è pari a CHF 8250. La relativa indennità giornaliera equivale a un limite di CHF 220. Se il reddito mensile è superiore, si prende comunque in considerazione un massimo di CHF 220.

All’indennità di perdita di guadagno calcolata in base al reddito si aggiungono gli assegni per i figli, per le spese di custodia e per l’azienda, questi ultimi destinati a chi esercita un’attività indipendente.

Indennità IPG in caso di disoccupazione o lavoro ridotto

In caso di disoccupazione, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di disoccupazione.

In caso di lavoro ridotto, per il calcolo dell’importo dell’indennità di perdita di guadagno conta il reddito lavorativo conseguito prima del periodo di lavoro ridotto.