L’indennità di perdita di guadagno ammonta all’80 per cento del reddito conseguito prima dell’entrata in servizio. Il reddito mensile è diviso per 30 giorni; dell’importo risultante l’80 per cento è versato come indennità giornaliera.
Se prima dell’entrata in servizio il reddito era inferiore a CHF 2580 al mese, vi è una garanzia minima e si utilizza come base di calcolo l’80 per cento di CHF 2580, il che corrisponde a un’indennità giornaliera di CHF 69.
Il reddito mensile massimo preso in considerazione è pari a CHF 8250. La relativa indennità giornaliera equivale a un limite di CHF 220. Se il reddito mensile è superiore, si prende comunque in considerazione un massimo di CHF 220.
All’indennità di perdita di guadagno calcolata in base al reddito si aggiungono gli assegni per i figli, per le spese di custodia e per l’azienda, questi ultimi destinati a chi esercita un’attività indipendente.